Annullabilità della transazione su titolo nullo



Mentre il I° comma dell'art. 1972 cod.civ. collega alla stipulazione di una transazione afferente ad un contratto illecito la conseguenza radicale della nullità, il II° comma assume invece in considerazione l'ipotesi degli altri casi di nullità del titolo.

In queste eventualità la nullità del titolo non si comunica all'accordo transattivo, ma rileva quale (falso) presupposto che induce le parti a perfezionare la transazione. Risulta conseguentemente possibile, soltanto per la parte che non conosceva la ricorrenza di dette cause di nullità, domandare l'annullamento dell'accordo transattivo.

Occorre rettamente intendere la portata della disposizione in esame, soprattutto per coordinare in modo corretto il I° con il II° comma dell'art. 1972 cod.civ. . Quando il contratto sul quale si innesta il negozio transattivo è nullo perchè illecito è assolutamente indifferente discutere della conoscenza ovvero dell'ignoranza di una delle parti circa tale causa invalidante del titolo. In ogni caso infatti la transazione è nulla nota1.

Il problema si pone piuttosto nell'ipotesi in cui, essendo il sottostante titolo nullo, ma non a cagione di illiceità, la transazione che interviene in relazione ad esso non può dirsi nulla ai sensi del I° comma, essendo idonea a sortire i propri effetti. In proposito è possibile configurare due distinte eventualità. Se le parti, a conoscenza della causa di nullità, hanno comunque inteso superarla, la transazione è pienamente valida. Qualora invece una delle parti abbia stipulato l'accordo transattivo nell'ignoranza della causa invalidante del titolo, la legge consente ad essa di impugnare la transazione, domandandone l'annullamento. In questo senso l'azione intesa ad eliminare la transazione interinalmente efficace si pone come una speciale azione di impugnativa per errore nota2, per il resto (quanto cioè a modalità e termini di prescrizione) dovendo farsi riferimento alla disciplina in materia di annullabilità in genere nota3.

Chiarito questo punto, è necessario osservare che la norma in esame pare rinvenire applicazione soltanto nell'ipotesi di transazione novativa, nella quale cioè gli originari rapporti giuridici sono sostituiti da quelli che scaturiscono dalla transazione.

Qualora infatti l'accordo transattivo si ponesse come non novativo nota4, rimanendo fuori dalle questioni controverse l'atto nullo precedentemente stipulato dalle parti, la transazione stessa non tanto sarebbe inficiata da un qualche vizio invalidante, quanto addirittura inutile nota5 (nel senso che non varrebbe a sanare alcunchè in relazione ai rapporti afferenti al contratto nullo in precedenza stipulato proprio a cagione dell'inettitudine dell'atto radicalmente invalido a sortire effetti).

E' inoltre appena il caso di rilevare che, qualora una soltanto delle parti della transazione fosse consapevole della nullità del titolo, l'altra parte che versasse in una situazione di ignoranza avrebbe altresì la possibilità di domandare, sussistendone gli ulteriori requisiti, l'annullamento dell'accordo transattivo ex art. 1971 cod.civ. per temerarietà della pretesa nota6.

Note

nota1

V. Gitti, L'oggetto della transazione, Milano, 1999, p.247.
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nota2

Santoro-Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.143.
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nota3

Così Costanza, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.1811.
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nota4

Cfr. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.231.
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nota5

Analogo parere viene espresso da Santoro-Passarelli, cit., p.164 e ss..
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nota6

Si confronti, tra gli altri, Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.649.
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Bibliografia

  • COSTANZA, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • GITTI, L'oggetto della transazione, Milano, 1999
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986

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