Annullabilità della transazione per scoperta di nuovi documenti
Ai sensi dell'art.
1975 cod.civ. la transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro
non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.
Il II° comma della norma citata dispone viceversa che
la transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
La disposizione introduce una differenza tra
transazione generale e
transazione speciale che merita una distinta indagine.
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