Annullabilità assoluta



Con il termine "annullabilità assoluta" si intende alludere non tanto alla possibilità per chiunque di far valere la causa invalidante (ciò che probabilmente non può neppure esser detto in senso proprio con riferimento alla nullità), quanto alla possibilità di agire da parte di chi, soggetto ulteriore rispetto alle parti di un determinato rapporto, possa dirsi titolare di un interesse ad agire in base alle norme processuali nota1.

Quale esempio si può rammentare la norma di cui al II°comma dell'art. 1441 cod.civ.  ai sensi della quale "L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse".

Se Tizio, condannato ad una pena che importa la reclusione per un tempo superiore a cinque anni, ha venduto a Caio un bene immobile, anche Sempronio, estraneo all'accordo, qualora possa comunque vantare un qualche interesse ad agire, potrà far valere l'annullabilità del contratto.

Si tratta di un'ipotesi di c.d. annullabilità assoluta: la causa di annullamento che segue alla condizione di incapacità legale di un soggetto non è posta a difesa di costui, bensì quale sanzione accessoria rispetto all'irrogazione della sanzione penale (Cass. Civ. Sez. I, 8918/93 ) nota2.

Non mancano ulteriori ipotesi specifiche in tema di matrimonio e negozio testamentario.

Si pensi alla legittimazione allargata di cui all'art. 117 cod.civ.   per il caso di impugnabilità (condizione giuridica per taluni versi assimilabile all'annullabilità, per altri alla nullità nota3) del matrimonio: il primo comma di detta norma prevede l'impugnabilità ad opera dei coniugi, degli ascendenti prossimi, del PM e "di tutti coloro che abbiano... un interesse legittimo e attuale". Il secondo comma della disposizione, nel caso di annullabilità per minore età, restringe la legittimazione, eliminando (prescindendo dal PM) i soggetti estranei alla cerchia familiare e gli ulteriori eventuali ascendenti.

Per quanto attiene al testamento l'art. 591 cod.civ. prevede, per le ipotesi di atto posto in essere in difetto di capacità a testare, una legittimazione parimenti allargata a chiunque vi abbia interesse nota4.

Altrettanto allargata a "chiunque vi abbia interesse" è la legittimazione all'azione intesa a far valere i vizi della volontà nell'ambito delle disposizioni testamentarie ex art. 624 cod.civ. .

Note

nota1

Cfr. Messineo, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., II, 1958, p.474; Tommasini, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur. Treccani, I, 1988, p.8; Prosperetti, Contributo alla teoria della annullabilità, Milano, 1973; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.671.
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nota2

Così, tra gli altri, Franzoni, Dell'annullabilità del contratto, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, Milano, 1997, p.108; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.132.
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nota3

Si confrontino Pino, Il diritto di famiglia, Padova, 1977, p.70 e ss.; De Cupis, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1984, p.145; A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, Milano, 1979, p.50 e ss..
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nota4

V. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p.498.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • DE CUPIS, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1977
  • FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, Milano, III, 1979
  • FRANZONI, Dell’annullabilità del contratto, Milano, 1997
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir., II, 1958
  • PINO, Il diritto di famiglia, Padova, 1984
  • PROSPERETTI, Contributo alla teoria dell’annullabilità, Milano, 1973
  • TOMMASINI, Annullabilità e annullamento (dir.priv.), Enc. dir. Treccani, I, 1988

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