Annotazioni sull'originale - art. 36 legge n. 340 del 2000




Il contenuto dell'art. 59 l.n. deve essere integrato con quanto disposto dall'art. 36  della legge 24 novembre 2000 n. 340, contenente disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.

Il divieto previsto dall'articolo della legge professionale é superato in relazione a quelle annotazioni che rientrano nel novero delle ipotesi previste dall'art. 36  della legge n. 340.

In effetti il comma 3 dell'art. 36  della legge n. 340 impone al pubblico ufficiale rogante di procedere autonomamente a riportare sull'originale atto ricevuto sia in forma pubblica che nella forma della scrittura privata autenticata, gli estremi, ad esempio, dell'avvenuta registrazione fiscale nota1.

Tale integrazione dell'atto originale potrà essere effettuata, da parte del pubblico ufficiale, sulla base di un documento scritto rilasciato dalla competente amministrazione nei cui confronti l'atto originale doveva essere prodotto.

La modifica normativa introdotta dalla legge n. 340 , in pratica, integra quanto previsto dall'art. 59 l.n. , rendendo obbligatorio per il pubblico ufficiale depositario di riportare alcuni dati, tra cui emergono per importanza, gli estremi di registrazione.

Il pubblico ufficiale provvederà a tale annotamento desumendo i dati dalla formale comunicazione che il competente ufficio dovrà necessariamente rimettergli.

Oggetto dell'annotazione in atto, per quanto riguarda la registrazione fiscale, riguarderà la sede dell'Ufficio del registro, la data e il numero di registrazione, assieme agli altri dati necessari per individuare correttamente l'avvenuta operazione fiscale.

Trattandosi di attività integrativa del documento originale, prescritta come obbligatoria ad opera del pubblico ufficiale rogante, sembra condivisibile l'opinione che ritiene necessaria la presenza in calce a tale annotamento della sola sottoscrizione del pubblico ufficiale.

Secondo le prime disposizioni impartite dal Ministero delle Finanze con la circolare 6 dicembre 2000 n. 226/E, almeno per il primo periodo di attuazione, deve considerarsi idoneo attestato, il rilascio da parte dell'Ufficio del Registro di una copia del Modello 69, con cui si richiede la registrazione di un atto, secondo quanto previsto dall'art. 11 , I comma, del Testo Unico dell'imposta di registro, da integrarsi, a cura dell'ufficio finanziario, con gli estremi del pagamento dei tributi dovuti.

La collocazione della prevista necessaria annotazione dei dati di registro, in assenza di particolari specificazioni, risulta libera, potendosi apporre o in margine alla prima facciata utilizzata, o in calce alle sottoscrizioni.

La norma attribuisce la competenza all'annotamento sull'atto originale unicamente al pubblico ufficiale depositario. In relazione all'eventualità che l'atto ricevuto, soggetto a registrazione, sia tra quelli che possono essere rilasciati in originale alle parti, ai sensi ad esempio dell'art. 70 l.n. o perché trattasi di scrittura privata autenticata non trattenuta nella raccolta, sembra più convincente la tesi che attribuisce comunque al pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto, l'obbligo dell'annotamento dei dati.

Nell'ipotesi di violazione del comma terzo del citato articolo 36 , non é chiaro, almeno in questa primo periodo di applicazione della nuova disciplina, quali possano essere le conseguenze anche dal punto di vista disciplinare nei confronti del notaio inadempiente.

Note

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La norma prevede le ipotesi di annotazione, protocollazione, registrazione, indicazione elementi di quietanza ed ogni altra formalità.
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Prassi collegate

Cass. civile, sez. Tributaria, n. 17450 del 23/07/2010

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