Ammissibilità di una rinunzia all'eredità in forma contrattuale



Il II comma dell'art.519 cod.civ. chiarisce che la rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente, vale a dire la formale dichiarazione (ricevuta da un notaio o dal cancelliere) assoggettata a debita pubblicità.

Dal punto di vista logico la rinunzia potrebbe intervenire:

a) gratuitamente a favore di estranei o di alcuni soltanto tra i coeredi;

b) sempre gratuitamente, ma a favore di tutti i chiamati in subordine;

c) a titolo oneroso (non importa a favore di chi).

La disposizione in commento mette in evidenza semplicemente che, a differenza di quanto è dato di osservare in relazione ai casi sub a) e c) (che saranno assoggettati a specifica disamina quali figure di accettazione tacita: cfr. l'art. 478 cod.civ. ) la seconda tra le ipotesi delineate non sostanzia un atto di disposizione avente natura dispositiva, ciò che importerebbe accettazione dell'eredità, ma un mero accordo implicante una volontà abdicativa, proprio perciò da consacrare in una formale rinunzia.

Secondo la prevalente opinione nota1, la disposizione avrebbe il significato di collegare all'eventuale accordo tra coeredi in ordine alla rinunzia di uno di essi un'efficacia meramente interna, chiarendo che gli effetti "esterni" possono essere conseguiti unicamente in esito al perfezionamento di un atto di rinunzia qualificato dall'osservanza del formalismo di cui al I comma della norma citata.

Verrebbe in questo modo in esame una rinunzia sostanzialmente "contrattuale", sprovvista delle particolari forme di cui all'art. 519 cod.civ. . Il fenomeno è comune nella prassi, corrispondendo ad una parte di quelle intese che spesso vengono raggiunte tra coeredi allo scopo di raggiungere il più conveniente assetto di interessi in relazione all'attribuzione delle sostanze ereditarie. Occorre peraltro chiarire che l'efficacia di questo atto dismissivo "contrattato" con altri soggetti possiede al più un'efficacia meramente preliminare rispetto alla rinunzia vera e propria, non consentendo di introdurre la figura di colui che abbia promesso la rinunzia nella duplice veste di rinunziante (riguardato dal punto di vista dei coeredi o dei chiamati in subordine) e di erede (per i terzi) nota2.

Note

nota1

Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.82, il quale sottolinea come la norma abbia voluto chiarire che anche la rinunzia (gratuita) contrattuale debba essere assoggettata al medesimo vincolo formale.
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nota2

Secondo questa costruzione i terzi potrebbero domandare al chiamato che avesse convenuto di rinunziare, il pagamento dei debiti ereditari. Egli successivamente potrebbe domandare il rimborso di quanto corrisposto a coloro che avessero assunto la qualità di eredi. Prevale tuttavia l'opinione sopra riferita, dal momento che, stante la natura unilaterale della rinunzia, la distinzione fra parti e terzi risulta del tutto inappropriata alla stessa (così Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.431). L'impegno a porre in essere l'atto di rinunzia, assunto in esito all'apertura della successione, sia a titolo transattivo, sia a titolo di negoziazione atipica, non potrà se non sfociare in un atto di formale ed unilaterale rinunzia ai sensi dall'art. 519 cod.civ..
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Bibliografia

  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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