Ammissibilità del contratto preliminare di donazione



Si reputa tradizionalmente che non risulti ammissibile l'insorgenza di un vincolo preliminare atto a determinare in capo al donante l'obbligo di donare. Non sarebbe dunque prospettabile un contratto preliminare di donazione : esso verrebbe ad eliminare il carattere di spontaneità della disposizione liberale, elemento essenziale della donazionenota1 (Cass. Civ. Sez. II, 6080/2020; Cass.Civ. Sez.II, 3315/79 ; Cass.Civ. Sez.Unite, 4153/75 ; Cass.Civ. Sez.I, 11311/96 ; Cass.Civ. Sez.II, 10612/91 ; Cass.Civ. Sez.II, 9500/87 ; Cass.Civ. Sez.II, 171/86). Analogamente non ammissibile neppure un accordo preliminare di contratto risolutorio di donazione (Cass. Civ., Sez. I, 5937/2020).

Se Tizio vuole manifestare il proprio animus donandi non ha che disporre con le dovute forme a favore di colui che intende beneficiare. L'assunzione di un mero obbligo a donare non fa che manifestare una propensione all'altrui arricchimento ancora insufficiente a giustificare uno spostamento di ricchezza: donde l'incoercibilità di una siffatta volontà, causalmente inidonea a supportare effetti giuridicamente vincolanti. Si potrebbe, in altri termini, riferire della debolezza causale di una volontà che dal piano dei rapporti interpersonali non è idonea ad assumere la forza di un vincolo giuridico.

Queste conclusioni non sono pacifiche. Parte della dottrinanota2 ritiene, al contrario, possibile il valido perfezionamento di un contratto preliminare di donazione. L'argomento dell'incompatibilità tra la coercibilità dell'obbligazione scaturente dal contratto preliminare e la spontaneità dell'animus donandi viene superato, in base al rilievo che la disposizione liberale dovrebbe essere individuata non già nel contratto definitivo, bensì propriamente nella pattuizione preliminare nota3. Questa dovrebbe per l'effetto rivestire il formalismo ad substantiam dell'atto pubblico alla presenza dei testimoni, mentre il susseguente atto definitivo ne sarebbe svincolato. Così impostata, la questione si riduce all'apprezzamento (negativo) della validità della donazione avente ad oggetto un facere da parte del donante.

Occorre inoltre farsi carico di un ulteriore argomento contrario alla praticabilità del contratto preliminare di donazione: si tratta del divieto di donare beni futuri di cui all'art. 771 cod.civ..

Poiché l'atto di vendita di beni futuri viene solitamente qualificato come vendita obbligatoria nota4 , è chiara la delicatezza dell'incrocio concettuale: in ambedue i casi potrebbe venire in esame (anche se il meccanismo è prospettabile anche diversamente, come donazione obbligatoria avente ad oggetto una prestazione di dare) una prestazione consistente in un facere, in un attivarsi da parte del donante.

E' pur vero che la negazione della ammissibilità di una donazione obbligatoria avente ad oggetto un facere è stata affermata in dottrinanota5 in riferimento ad una donazione intesa come contratto definitivo e non preliminare, ma l'osservazione non pare comunque di particolare rilevanza, se si considera che il preliminare stesso potrebbe essere qualificabile come atto di liberalità.

Note

nota1

Aderiscono a questa tesi il Fragali, in Comm.cod.civ., diretto da D'Amelio-Finzi, vol. I, Firenze, 1948, p. 413; Sacco, Il contratto, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, Milano, 1975, p. 68; Carnevali, Le donazioni, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol. VI, Torino, 1997, p. 490.
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nota2

Nicoletti, Sul contratto preliminare, Milano, 1974, p. 140; Biondi, Le donazioni, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, Torino, 1961, p. 1005
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nota3

In tal senso Gabrielli e Franceschelli, voce Contratto preliminare, in Enc.giur.Treccani, vol. IX, 1988, p. 13.
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nota4

Così Greco-Cottino, Delle vendite, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, p. 84.
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nota5

Gargani Contursi-Lisi, Della donazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 111; Biondi, cit., p 317.
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Bibliografia

  • BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
  • CARNEVALI, Le donazioni, Torino, Tratt.dir.priv. dir. Rescigno, VI, 1997
  • FRAGALI, Firenze, Comm.cod.civ. dir. D'Amelio Finzi, 1948
  • GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, Enc. giur. Treccani, IX, 1989
  • GARDANI CONTURSI LISI, Delle donazioni, Bologna Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca, II, 1976
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • NICOLETTI, Sul contratto preliminare, Milano, 1974
  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.civ.dir. da Vassalli, VI, 1975

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