Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi



L'art. 182 cod.civ. prevede l'ipotesi della lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi. Tanto la lontananza quanto l'impedimento possono protrarsi nel tempo ovvero essere soltanto temporanei. Nell'uno o nell'altro caso può tuttavia palesarsi la necessità di assumere decisioni e provvedimenti non differibili che, a cagione della natura di atti di straordinaria amministrazione, dovrebbero essere assunti congiuntamente dai coniugi. In altri termini, anche un impedimento temporaneo può legittimare la concentrazione dei poteri in capo ad uno soltanto dei coniugi, ogniqualvolta l'urgenza dell'atto giustifichi il ricorso a questa modalità, tenuto conto dell'impossibilità in concreto di prestazione del consenso da parte di chi è assente o impedito.

La legge in questo caso supera i problema attribuendo il potere di amministrazione dei beni comuni esclusivamente al coniuge presente o non impedito proprio al fine di consentire la realizzazione del superiore interesse della comunione. Per questo motivo quello tra i coniugi che è semplicemente impedito viene per così dire "scavalcato" (non già privato), svolgendosi l'attività  giuridica richiesta nell'occasione pratica in via esclusiva ad opera dell'altro coniuge. Vi è chi ha parlato in proposito di un'ipotesi di rappresentanza legale di persone capaci, ma il fenomeno sembra descrivibile in termini più appropriati come mera concentrazione nelle mani di uno solo di un potere ordinariamente da esercitarsi congiuntamente, senza che vi sia bisogno di parlare di rappresentanza (il che implicherebbe una sostituzione che non pare esservi) nota1.

Giudice competente per materia¨ è il Tribunale ordinario (ex art. 38. disp.att.cod.civ., come da ultimo modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154). Per quanto attiene alla competenza territoriale può farsi riferimento al Tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza della famiglia.

Il provvedimento autorizzativo può essere concesso soltanto quando l'atto da compiere è necessario nell'interesse della comunione, non già semplicemente utile. L'autorizzazione consente il compimento di uno o più atti comunque determinati, ma non permette al coniuge istante il potere di porre in essere un'attività imprecisata, una serie indeterminata di atti di straordinaria amministrazione nota2 (non è assimilabile al provvedimento che consente al minore di continuare l'esercizio dell'impresa commerciale ex V comma art. 320 cod.civ.).

Il Tribunale, autorizzando l'atto, può anche stabilire eventuali cautele, quali l'accantonamento di somme di danaro nota3 o il vincolo per il loro reimpiego.

Ai sensi del II comma dell'art. 182 cod.civ. , qualora vi fosse gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa. In questa ipotesi, a differenza del caso generale, nell'eventualità  che uno dei coniugi sia impossibilitato o assente e nulla sia stato previsto a tal riguardo, l'autorizzazione richiesta al giudice, essendo riferita ad un'attività che può estrinsecarsi con atti vari ed indeterminabili a priori, potrà avere certamente carattere generale.

Note

nota1

Cfr. A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, vol. III, Milano, 1979, p.554.
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nota2

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p.91.
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nota3

V. Schlesinger, Comunione legale, in Comm. alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro-Oppo-Trabucchi, Padova, 1977, p.420.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, Milano, III, 1979
  • SCHLESINGER, Comunione legale, Padova, Comm. Carraro Oppo e Trabucchi, 1977

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