Ambito soggettivo delle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore



La normativa in materia di contratti del consumatore risulta, ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ), applicabile a coloro che rivestono da una parte la qualita di consumatore, dall'altra quella del professionista.
La traduzione in italiano di quest'ultimo termine non descrive probabilmente con la dovuta proprietà di linguaggio la figura che il legislatore comunitario intendeva evocare. E' sufficiente riflettere sul fatto che questo professionista stipula per lo più contratti con i quali vengono venduti beni o distribuiti servizi, per comprendere che in realtà, con questo termine, viene designato l'imprenditore nota1.
Maggiori perplessità suscitava l'individuazione della figura corrispondente al consumatore (e dell'utente di cui all'art. 2 del Codice del consumo). Sembrava in un primo tempo indifferente che si trattasse di una persona fisica o giuridica ovvero di un'altra entità dotata di soggettività (un'associazione non riconosciuta, una società di persone) che agisse al di fuori di una attività professionale. Il problema era costituito dal rilievo in base al quale un soggetto può essere sia consumatore, sia utente professionale a seconda dei casi. Si pensi a Tizio, imprenditore individuale, che acquista da un fornitore una certa quantità di putrelle metalliche e lastre di acciaio che verrà ad utilizzare nell'ambito della propria attività di carpentiere. E' palese che l'acquisto effettuato dovrà ritenersi concluso nell'ambito dei rapporti tra imprenditori, non sottoposto alle regole in esame. Se invece Tizio viene a stipulare con un Istituto bancario un mutuo ipotecariamente garantito sulla propria abitazione allo scopo di provvedere a lavori di ristrutturazione, è altrettanto chiaro che si tratta di un contratto concluso tra un erogatore professionale (la banca) ed un consumatore (la persona fisica finanziata). Non rileva il fatto che Tizio, che e in quest'ultimo caso un consumatore (che stipula per finalità personali, domestiche, non professionali) come qualsiasi altro, rivesta anche la qualità di imprenditore individuale, titolare di un'azienda che ha per oggetto lavori di carpenteria metallica. L'art. 3 del Codice del consumo, nell'ambito delle definizioni che pone, qualifica espressamente il consumatore o utente come " la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Dunque sono testualmente escluse dal novero dei consumatori le società, siano o meno dotate di personalità giuridica nota2.
Cosa dire tuttavia di casi dubbi, come quelli in cui un soggetto (persona fisica) che possiede la qualità di imprenditore conclude un contratto che, sia pure collegato in qualche modo alla propria attività, comunque non ne costituisce la tipica esplicazione? Ipotizziamo che Tizio acquisti un telefono cellulare di cui dotare un operaio addetto alla manutenzione, allo scopo di poter meglio organizzare il lavoro. Secondo una tesi anche in questo caso Tizio rivestirebbe la qualità di consumatore, in quanto assoggettato, acquirente occasionale di un determinato prodotto, allo stesso rischio di abuso contrattuale al quale e sottoposta una persona qualsiasi, sprovvista della qualifica di imprenditore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 10127/01). Questa opinione appare preferibile rispetto a quella che esclude l'ipotesi fatta dall'applicazione della specifica normativa in considerazione, tenuto conto della estensività della tutela approntata dalla legge nota3. Essa infatti giunge a considerare persino le situazioni di potenziale soggezione nell'ambito dei rapporti professionali tra imprenditori. La giurisprudenza sul punto appare aver comunque maturato una più meditata opinione. Secondo l'orientamento prevalente, infatti, la natura giuridica del soggetto contraente (se persona fisica o giuridica ovvero entità societaria) rileverebbe soltanto parzialmente, dovendosi conferire rilievo alla finalità della fruizione del bene e/o del servizio acquisito. Così "professionista" dovrebbe essere considerato il soggetto, quand'anche persona fisica, che utilizzasse il contratto funzionalmente alla propria attività d'impresa, "consumatore" invece la persona fisica che, quand'anche imprenditore, concludesse il contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'impresa (Cass. Civ., Sez. VI, 1464/2014).

Il V comma dell'art. 36 del Codice del consumo prevede che il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.
I fenomeni legati alla globalizzazione del mercato evidenziano una sempre maggiore aggregazione dei fattori produttivi e distributivi, l'assottigliarsi dei margini di intermediazione e l'accentramento di interi settori produttivi nelle mani di un esiguo numero di mani forti. Ciò non può che riverberarsi nella predisposizione di contratti dai contenuti spesso assai onerosi e penalizzanti per coloro che, pur rivestendo la qualifica di imprenditori, si trovano a gestire l'ultimo anello della catena tra produzione e consumo. Proprio perchè nell'ambito dei rapporti tra imprenditori non e invocabile la tutela specificamente approntata dalla legge per il consumatore, occorreva tuttavia approntare per l'imprenditore una qualche forma di protezione.
Ecco allora che, se colui che opera professionalmente viene ad essere colpito dalle sanzioni di cui alla normativa in esame nel contesto dei contratti stipulati con i consumatori con i quali intrattiene rapporti, gli e consentito di rivolgersi in via di regresso nota4 nei confronti del proprio fornitore per i danni, tutte le volte che la contrattazione abusiva abbia tratto origine da analoghe stipulazioni correnti tra il fornitore e l'imprenditore stesso.
La descritta relazione tra imprenditori può essere ambientata nell'ambito del contratto di subfornitura di cui alla Legge 18 giugno 1998, n. 192 .

Note

nota1

In tal senso, sia pure sotto il vigore della precedente normativa, gia facente parte del codice civile e successivamente trasfusa nel c.d. Codice del consumo, Astone, Art. 1469 bis, 2? comma, in Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, Commentario degli articoli 1469 bis 1469 sexies del Codice Civile, a cura di Alpa-Patti, vol. I, Milano, 1997, pp. 113 e ss. Si tenga presente che l'originario riferimento fatto dall'art. 1469 bis cod. civ. alla vendita di beni ed all'erogazione di servizi era gia scomparso in esito alla modifica introdotta per effetto dell'entrata in vigore della Legge 526/99 .
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nota2

A questa conclusione era peraltro giunta gia la giurisprudenza. Era stato infatti deciso che la speciale protezione del consumatore in esame fosse riservata alle sole persone fisiche : quando si trattasse di altri soggetti sarebbe stato precluso ogni ulteriore esame afferente alla finalita dell'acquisto e del successivo impiego del bene (vale a dire per scopi professionali o meno), venendo meno il requisito soggettivo fondamentale ai fini dell'applicazione del divieto di apposizione di clausole abusive (Corte Giustizia Comunita Europee, 22/11/2001 ). In ogni caso, sempre con riferimento alla normativa previgente, e stato deciso che, ai fini dell'esclusione della qualità di consumatore, sia sufficiente che il contratto concluso dalla persona fisica sia stato posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività professionale (Cass. Civ. Sez.III, 4208/07 ).
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nota3

Nel primo senso Roppo, voce Clausole vessatorie (nuova normativa), in Enc.giur.Treccani, p. 3. Contra, Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 378.
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nota4

Vettori, Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore. Art. 1469 bis 1469 sexies, a cura di Bianca-Busnelli, Padova, 1999, p. 905, mette in evidenza, gia sotto il vigore della disciplina abrogata, l'improprieta del termine, che presupporrebbe una responsabilita solidale di fornitori e venditori.
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Bibliografia

  • ASTONE, Art.1469 bis, 2° comma,, Milano, Le claus.vess.nei contr.con i cons., I, 1997
  • ROPPO, Clausole vessatorie (nuova normativa), Enc.giur.Treccani, VI, 1988
  • VETTORI, Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore. Art. 1469 bis 1469 sexies, Padova, 1999

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