Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione (vendita di beni di consumo)




L'art. 128 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) disegna l'ambito oggettivo e soggettivo di applicabilità della speciale disciplina prevista per i beni di consumo. Anzitutto viene chiarita la sostanziale neutralità del tipo negoziale prescelto. E' indifferente che le parti abbiano posto in essere una vendita oppure un contratto di permuta, di somministrazione, di appalto, d'opera, etc.; ciò che conta è che la negoziazione sia finalizzata alla "fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre".

La norma fa seguito fornendo una definizione di bene di consumo, di venditore, di garanzia convenzionale ulteriore e di riparazione. Per "bene di consumo" si intende qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, non importa se nuovo o usato nota1. Sono tuttavia esclusi:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica.

Il "venditore" si identifica in " qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti..." di cui si è riferito. Per "garanzia convenzionale ulteriore" si intende qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.

Infine il termine "riparazione" allude al ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita nel caso di difetto di conformità.

Note

nota1

Trattandosi di beni usati tuttavia occorrerà, ai sensi dell'ultima parte della disposizione in esame, tener conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
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