Ambito oggettivo delle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore



La tipologia contrattuale alla quale e applicabile la normativa di tutela del consumatore predisposta dagli artt. 33 , 34, 35 , 36 , 37 e 38 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ha, quale termine di riferimento, qualsiasi specie di accordo che contenga clausole che determinano un significativo squilibrio del rapporto tra consumatore e professionista nota1.
L'art. 1469 bis cod. civ. (norma abrogata dal predetto Codice del consumo) faceva originariamente menzione del "contratto che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi", senza specificare singoli tipi negoziali. Il limite venne rimosso per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 25 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, la quale ebbe a modificare, in adempimento alla normativa comunitaria, la detta norma, la quale, trasfusa nell'art. 33 del Codice del consumo, attualmente si riferisce genericamente a tutti i contratti conclusi tra consumatore e professionista nota2. Pertanto la normativa può ben applicarsi anche al contratto preliminare avente ad oggetto beni immobili (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 497 del 14 gennaio 2021 che na ha statuito la compatibilità concorrente con quella di cui al d.lgs. 122/2005).
Sembra del tutto indifferente che l'intesa tra i contraenti si perfezioni in relazione ad un testo predisposto unilateralmente da una parte ovvero facendo riferimento a condizioni generali (come invece accade per le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 cod. civ. ). Occorre tuttavia avvisare che, ai sensi del IV comma dell'art. 34 del Codice del consumo, non possono considerarsi vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale nota3 (pur dovendosi tenere conto che, in relazione alla specifica elencazione di cui all'art. 36 del Codice del consumo, sostanzialmente reiterativo dell'art.1469 quinquies cod. civ. neppure una siffatta trattativa sarebbe in grado di determinarne la validità).
Si può pertanto ipotizzare che la norma riguardi anche le convenzioni che non possano essere ricondotte ne ad un modello contrattuale predisposto in via generale dal contraente che ha la maggior forza contrattuale, ne alle pattuizioni che siano il risultato di una trattativa. Si pensi al contenuto di un contratto che, pur non potendo essere definito standard, non rappresenti neppure l'esito di una specifica ed articolata negoziazione tra le parti.
Giova rilevare che l'applicabilità dell'art. 33 del Codice del consumo non esclude comunque quella, parallela, dell'art. 1341 cod. civ. , qualora di essa sussistano i presupposti nota4.

A queste considerazioni deve essere aggiunto un tassello fondamentale, introdotto per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 37 bis del Codice del Consumo introdotto dal comma 1 dell'art. 5, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27. La norma, intitolata "Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie" prevede che "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
Pertanto il Giudice sarà vincolato, quanto alla valutazione circa la natura vessatoria di tali clausole, dal provvedimento dell'Autorità garante che viene ad assumere una rilevanza del tutto assorbente.

Non basta: ai sensi del III comma della norma in esame, "le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori." In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità come sopra delineati, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

E' evidente l'accresciuta rilevanza dell'operato del Garante, i cui provvedimenti sono emanati anche in prevenzione e non semplicemente per sancire la natura vessatorie di clausole già emanate.

Note

nota1

Scalfi, La direttiva del Consiglio CEE del 5 aprile 1993 sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, in Resp. civ. e prev. 1993, p. 435 e ss., ritiene che oggetto del controllo sia il solo equilibrio giuridico-regolamentare e non anche quello economico del contratto.
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nota2

Anche nel tempo precedente alla citata modificazione normativa doveva comunque reputarsi assoggettata alla disciplina di cui alla normativa in considerazione la fidejussione, sebbene non potesse annoverarsi tra i contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, quando fosse stata stipulata in correlazione ad un contratto bancario (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 314/01; Cass. Civ., Sez.I, 27005/08 ).
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nota3

Scarano, Sub art. 1469 ter, IV comma, in Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, a cura di Alpa-Patti, vol. I, Milano, 1997, p. 625 e ss, precisa che la trattativa deve essere individuale, seria ed effettiva.
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nota4


Sia pure sotto il vigore del disposto, analogo, di cui all'art. 1469 bis cod.civ., in tal senso Chirico, in Clausole vessatorie e contratto del consumatore (artt. 1469 bis e ss.), a cura di Cesaro, vol. I, Padova, 1996, p. 511, il quale rileva che la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui agli art. 1341 cod. civ. e 1342 cod. civ. trova comunque applicazione, consentendo al consumatore di invocarla quando gli risulti piu favorevole
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Bibliografia

  • CHIRICO, Padova, Claus.vess.e contr.del consum., I, 1996
  • SCALFI, La direttiva del Consiglio CEE del 5 aprile 1993 sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, Resp.civ.e prev., 1993
  • SCARANO, Sub art.1469 ter, IV comma, Milano, Le clausole vess. nei contr. con i consum., I, 1997

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