Ambito di rilevanza della violenza




In materia di matrimonio l'art. 122 cod.civ. prevede l'impugnabilità da parte di quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.
Analogamente si dispone in tema di unione civile tra persone dello stesso sesso ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 76/2016.

Come nel caso di altri vizi l'azione è sottoposta ad un termine decadenziale di un anno a far tempo dalla cessazione della violenza o delle cause che hanno determinato il timore, semprechè nel frattempo vi sia stata coabitazione.

Sono comunque salvi, quand'anche si addivenisse ad una pronunzia di nullità del matrimonio (o dell'unione civile, dal momento che il comma 5 dell'art. 1 della l. 76/2016 richiama espressamente la norma di cui infra), gli effetti del matrimonio putativo qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 128 cod.civ. .

Il riconoscimento, ai sensi dell'art. 265 cod.civ. , può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata. Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

L' accettazione di eredità può a propria volta essere impugnata per violenza. L'art. 482 cod.civ. detta in materia un termine prescrizionale quinquennale, il cui dies a quo coincide con quello in cui è cessata l'azione coartante. Analogamente dispone l'art. 526 cod.civ. per quanto attiene alla rinunzia all'eredità.

In tema di disposizioni testamentarie l'art. 624 cod.civ. prescrive che l'impugnabilità per violenza può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse entro cinque anni dal giorno in cui se ne è avuta notizia.

Per quanto attiene alla divisione, l'annullabilità è la conseguenza giuridica prevista dall'art. 761 cod.civ. : la relativa azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza. L'impugnativa non risulta ammissibile, ai sensi dell'art. 768 cod.civ. , nel caso in cui il coerede abbia alienato la porzione attribuitagli o una parte della stessa se l'alienazione è seguita alla cessazione della violenza.

Il coerede non perde comunque il diritto di proporre l'impugnazione, nell'ipotesi in cui la vendita sia limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

La violenza determina invece, relativamente alla confessione, la revocabilità della medesima (art. 2732 cod.civ. ).

Per quanto concerne il contratto occorre esaminare partitamente le disposizioni di cui agli artt. 1434 , 1435 , 1436 , 1437 , 1438 cod.civ. che stabiliscono i requisiti di rilevanza del vizio in esame, produttivo di annullabilità.

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