Ambito di configurabilità della simulazione



La necessità che vi siano almeno due soggetti il cui intento corrisponda alla creazione di un'apparenza giuridica difforme da quanto effettivamente da essi voluto, non significa che la simulazione possa riscontrarsi solo in materia contrattuale.

L'ambito di operatività dell'istituto è assai vasto, anche perchè l'ultimo comma dell'art. 1414 cod.civ. estende l'applicazione delle disposizioni anche "agli atti unilaterali destinati a una persona determinata che siano simulati per accordo tra il dichiarante ed il destinatario".

Si può dunque riscontrare simulazione anche nei negozi unilaterali recettizi, in forza di un'intesa fra lo stesso dichiarante e il destinatario della dichiarazione nota1. Ad esempio: intimo a Tizio il licenziamento del mio impiegato, e questi ne prende atto, mentre d'accordo intendiamo che il rapporto continui.

Tradizionalmente questi atti sono stati identificati negli atti recettizi (= che devono venire a conoscenza del soggetto al quale sono diretti per assumere efficacia). E' stato tuttavia sottolineato nota2che ben potrebbero esservi casi in cui l'atto, benchè non avente natura recettizia, può essere simulato. Si pensi alla rinunzia all'usufrutto: essa è efficace anche se non comunicata al nudo proprietario. Nonostante la rinunzia all'usufrutto non sia un negozio recettizio, si reputa tuttavia simulabile in conseguenza di un accordo con il controinteressato cui profitta.

La giurisprudenza a tal proposito ha osservato che nell'ambito della simulazione possono essere assunti anche quegli atti unilaterali relativamente ai quali, come nell'esempio fatto, comunque sia individuabile un determinato controinteressato nota3 nota3.

Questa osservazione offre l'occasione per svolgere un'osservazione di notevole rilevanza: l'essenza del fenomeno simulatorio si sostanzia nell'accordo. Quando è possibile l'accordo (simulatorio) v'è spazio per la simulazione.

Secondo parte della dottrina nota4 non potrebbero, al contrario, risultare simulati gli atti non negoziali nonchè quegli elementi che non possono dirsi investiti di volontà negoziale (come la data nota5 ).

E' inoltre possibile, al di fuori delle fattispecie riconducibili al libro IV del codice civile, effettuare una breve ricognizione dell'area di rilevanza della simulazione:

  1. nel matrimonio essa viene prevista dall'art. 123 cod.civ.;
  2. in tema di convenzioni matrimoniali si consideri il disposto dell'art.164 cod.civ.;
  3. il I°comma dell'art. 627 cod.civ. parla inoltre, con riferimento al testamento di "disposizioni soltanto apparenti". Si noti che il titolo della norma parla di "Disposizione fiduciaria": ne segue logicamente l'istituzione di un parallelismo tra simulazione e fiducia;
  4. disputata è la possibilità di simulare, nel silenzio della legge, la quietanza di pagamento (art. 1199 cod. civ. ).
  5. si discute inoltre se possa dare simulazione in materia di società.
Per quanto attiene alle società aventi personalità giuridica si fa leva sul modo di disporre dell'art. 2332 cod.civ. (che non annovera quale causa di nullità della società la simulazione dell'atto) per negare l'applicabilità dell'istituto. Diverso sarebbe il caso della fittizia partecipazione di alcuni dei soci, per via dell'interposizione di quote o di azioni, finalizzata ad evitare l'applicazione degli artt. 2325 e 2362 cod.civ.: al positivo accertamento dell'interposizione conseguirà la dichiarazione dell'illimitata responsabilità.
  1. per quanto riguarda infine i titoli di credito, si può rammentare la creazione della c.d. "cambiale di favore".

Note

nota1

Così, Galgano, Obbligazioni. Della simulazione, della nullità del contratto, dell'annullabilità del contratto, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1998; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1986, p. 152 e Pugliatti, La simulazione dei negozi unilaterali, Milano, 1951, p. 449.
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nota2

La simulazione, cioè, è configurabile anche rispetto ai negozi unilaterali non recettizi atti a produrre comunque effetti giuridici nella sfera giuridica di un determinato soggetto con il quale l'intesa sarebbe raggiungibile (Marani, La simulazione negli atti unilaterali, Padova, 1972, p. 190 e Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p. 249.
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nota3

Si veda in particolare Tribunale di Roma 29-04-1964 top3

nota4

Mirabelli, L'atto non negoziale del diritto privato italiano, Napoli, 1955, p. 189 (Cass.Civ., Sez. III, 4073/92; Cass.Civ., Sez. II, 6142/92 ).
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nota5

Contra, Bianca, Diritto civile, Milano, 2000, vol. III, p. 702: per quanto concerne la simulazione della data, le parti, dichiarando ciò che non corrisponde alla realtà del loro accordo, mirano ad una diversa decorrenza degli effetti della loro dichiarazione.
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Bibliografia

  • GALGANO, Obbligazioni. Della simulazione, della nullità del contratto, dell’annullabilità del contratto: artt.1414-1446, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. Scialoja-Branca, IV, 1998
  • GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959
  • MARANI, La simulazione negli atti unilaterali, Padova, 1971
  • MIRABELLI, L'atto non negoziale nel diritto privato italiano, Napoli, 1955
  • PUGLIATTI, La simulazione dei negozi unilaterali, Milano, Diritto civile. Saggi, 1951


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