Ambito di apponibilità della condizione



L'art. 1353 cod.civ. assume genericamente la possibilità che le parti appongano, nell'ambito dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento, una clausola condizionale che valga a influenzare l'efficacia sia dell'intero contratto, sia di una singola clausola di esso. Il riferimento della condizione ad un singolo patto ovvero all'intero atto (ciò che implica la valutazione dell'utilità del residuo contenuto una volta divenuta inutile la clausola), è questione di interpretazione dell'intento delle parti.

In generale si può dire che l'apponibilità della condizione (o di un presupposto di efficacia) costituisce la regola, l'inapponibilità costituisce invece l'eccezione (Cass. Civ., 2412/82 )nota1. Ovviamente tutto questo a patto che le relative clausole non evochino condizioni o presupposti di natura illecita, nel qual caso le conseguenze differirebbero, a seconda che si trattasse di un contratto o di un atto di ultima volontà, come altrove più specificamente si dirà.

Vi sono tuttavia atti relativamente ai quali, per esplicito dettato normativo, non viene tollerata l'apposizione nè di clausola condizionale, nè di presupposto di efficacia. Si tratta del matrimonio (art. 108 cod.civ.), del riconoscimento di figlio naturale (almeno secondo l'interpretazione prevalente: cfr. art. 257 cod.civ.), dell' accettazione dell'eredità (II° comma art. 475 cod.civ.), della rinuncia all'eredità (art. 520 cod.civ.), dell' accettazione e della girata cambiaria (artt. 31  e 16legge camb.), della girata dell'assegno (art. 18, legge sull'ass. )nota2. Sottoponibile a condizione (ma non a termine) è invece l'istituzione d'erede.

Le conseguenze dell'apposizione della condizione nonostante la proibizione legislativa, talvolta valgono a caducare l'intero atto, altre volte si limitano all'inutilità della clausola, rimanendo efficace il negozio come puro.

In tema di matrimonio, l'apposizione di una clausola condizionale (prescindendo dalla considerazione del divieto di procedere per l'ufficiale dello stato civile ex artt. 108 e 138 cod.civ.) interverrebbe inutilmente, rimanendo fermo come puro l'atto compiuto (vitiatur sed non vitiat: cfr. art. 108 cod.civ.).
La medesima conseguenza si verifica nel caso della condizione apposta al riconoscimento di figlio naturale (art. 257 cod.civ.), a proposito della girata, dell'accettazione cambiaria, della girata dell'assegno. Altrettanto è a dirsi per la girata del titolo azionario (art.2010 cod.civ.), ai sensi del quale qualunque condizione apposta alla girata si ha come non scritta.

Si verifica invece l'integrale caducazione dell'atto al quale la clausola condizionale fosse stata apposta, relativamente all'accettazione di eredità (II° comma art.475 cod.civ.), nonché alla rinuncia alla stessa (art.520 cod.civ.). La conseguenza è quella della nullità dell'intero atto (vitiatur et vitiat) nota3.

Note

nota1

In questo senso Barbero, voce Condizione, in N.sso Dig.it., 1959, p.1102 .
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nota2

Si tratta di atti (cd. actus legitimi) che non tollerano l'apposizione di condizione in quanto l'interesse (o gli interessi) che essi soddisfano non può che essere immediatamente efficace o immediatamente permanente: cfr. Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1980, p.237.
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nota3

In questi casi si ritiene (cfr.Petrelli, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000, p.192) che la condizione tenda a snaturare la causa del negozio, manifestando un interesse non attuale del soggetto. Per questo motivo la legge esigerebbe una manifestazione di volontà incondizionata. E' quindi sulla base degli interessi coinvolti che occorre valutare la scindibilità o meno della condizione, con la precisazione che l'assenza di una espressa disciplina legislativa legittima l'applicazione in via analogica o estensiva delle norme sulle condizioni impossibili od illecite, con la conseguente applicabilità delle presunzioni di scindibilità o inscindibilità ivi previste, salva in ogni caso la prova che, nel caso concreto, il rapporto si atteggi diversamente .
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Bibliografia

  • BARBERO, voce Condizione (dir. civ.), N.mo Dig. It.
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
  • PETRELLI, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000

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