Ambito di applicabilità dell'art.2052 cod.civ. (responsabilità per danno cagionato da animali)




La lettera dell'art. 2052 cod. civ. non consente limitazioni ad alcuna specie di animali. La norma rinviene pertanto applicazione agli animali domestici, a quelli randagi, feroci o domati, compresi gli insetti.

Con riguardo, poi, al danno cagionato dalla fauna selvatica che, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato , la giurisprudenza ha affermato che esso non sia risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ. , inapplicabile con riguardo alla selvaggina. Lo stato di libertà di essa è infatti incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., la quale potrà essere considerata reponsabile solamente alla stregua del principio generale di cui all'art. 2043 cod. civ., ciò che rileva soprattutto in tema di onere della prova (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1638/00 , Cass. Civ. Sez. III, 2192/96 , Cass. Civ. Sez. III, 8788/91 ).

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