Ambito del rimedio della risoluzione per impossibilità sopravvenuta: contratti ad esecuzione differita o rapporti di durata



Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 cod.civ.  è applicabile unicamente ai contratti per i quali è previsto il decorso di un intervallo di tempo tra la stipulazione dell'accordo e la sua esecuzione nota1.

Si tratta dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, come ad es. la somministrazione, ovvero di quelli ad esecuzione differita, come ad es. la vendita a termine di cose fungibili nota2. Si pensi al caso di Tizio, obbligato per contratto a consegnare a Sempronio ogni mese un quantitativo di una determinata sostanza chimica, la cui produzione sia imprevedibilmente cessata nella zona. Risulta possibile continuare la consegna della sostanza, ma a condizioni radicalmente più onerose di quelle originariamente stabilite tra le parti. Sussistendo i requisiti prescritti dalla norma in esame è pertanto possibile ottenere la risoluzione del contratto nota3.

Occorre a questo proposito evitare di confondere il problema che stiamo esaminando con quello che si pone nei contratti con effetti traslativi, tutte le volte in cui il tempo dell'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento del prezzo e delle altre somme dovute non viene a coincidere con il momento del trasferimento del diritto.

Nel caso di vendita di cosa specifica, quand'anche la consegna del bene venduto fosse differita, si verifica immediatamente il passaggio della proprietà all'acquirente, per effetto del semplice perfezionamento del consenso (art. 1376 cod.civ. ) nota4. Non residua spazio per discutere di una maggior onerosità della prestazione. La questione ha altresì a che fare con l'applicazione delle regole sul rischio del perimento del bene di cui all'art. 1465 cod.civ. . Ipotizziamo che Tizio venda a Caio un immobile ed il contratto contiene un termine iniziale di efficacia di due mesi nonchè una clausola in forza della quale il pagamento del prezzo avverrà poco per volta, mediante rate mensili nel corso di un anno. Qualora il bene perisca dopo un mese dalla stipulazione del contratto, non risulterà possibile per l'acquirente allegare l'eccessiva onerosità sopravvenuta allo scopo di evitare di pagarne il prezzo. Costui dovrà corrispondere integralmente al venditore il prezzo a rate alle pattuite scadenze.

Pure in esito alle precisazioni che precedono, è possibile rilevare che il rimedio in esame è stato ritenuto applicabile all'ipotesi della vendita obbligatoria (o che si voglia definire altrimenti come ad effetti reali differiti) (Cass. Civ. Sez. II, 3575/88 ).

Diverso ancora è il caso in cui il contratto, per sua natura connotato da un'esecuzione istantanea (come la compravendita), sia contrassegnato da una fase prodromica in cui vengano puntualizzate tutte le condizioni contrattuali (prezzo, termini di pagamento, oggetto della vendita), venendo differito l'effetto traslativo. Si pensi all'ipotesi del contratto preliminare di vendita immobiliare. Quid juris se nel tempo intercorrente tra conclusione del preliminare e termine per procedere alla vendita si verifichino eventi straordinari e imprevedibili? A questo riguardo la S.C. ha stabilito come non sussistano i requisiti per la risolubilità per effetto del ricorrere della svalutazione monetaria ovvero del progressivo incremento di valore dell'immobile (Cass. Civ., Sez. II, 9314/2017).

Note

nota1

V. Sacco, Il contratto, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1975, p.992.
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nota2

Così Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.392.
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nota3

Discusso è il problema della possibilità di ottenere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto preliminare. Dottrina e giurisprudenza sembrano comunque orientate positivamente. Cfr. Maiello, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.860; Gabrielli, La risoluzione per eccessiva onerosità, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1564; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.962; Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1973, p.550 e ss.. In giurisprudenza cfr. Cass. Civ. Sez. II, 5302/98 ; Cass. Civ. Sez. II, 10139/91 .
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nota4

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.537.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • GABRIELLI, La risoluzione per eccessiva onerosità, Torino, I contratti in generale, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MAIELLO, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.civ.dir. da Vassalli, VI, 1975

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