Alveo abbandonato



Il nuovo testo dell'art. 946 cod.civ., come risultante in seguito alla emanazione della Legge 37/94 prevede che, qualora un fiume o torrente si formi un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
Anteriormente alla novella si riteneva che la perdita del carattere demaniale del terreno fosse automatica, conseguisse cioè al semplice ritirarsi delle acque rispetto all'originario letto del corso d'acqua, senza la necessità dell'emanazione di alcun provvedimento amministrativo (Cass. Civ. Sez. II, 5868/98). Questo esito era comunque collegato all'origine naturale del fenomeno. E' stato infatti deciso che le porzioni di terreno liberate dall'acqua in conseguenza dell'abbassamento del livello del liquido non perdono la propria natura di beni demaniali qualora, per effetto del successivo innalzamento dipendente dall'intervento umano, vengono a trovarsi al di sopra di tale quota. In questa ipotesi è rimessa all'ente titolare del demanio di disporne l'eventuale sdemanializzazione (Cass. Civ., 11101/02).

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