Altri casi di atti estranei all'oggetto sociale (amministrazione società per azioni)



Con riferimento all'attività gestoria dell'organo amministrativo, alcune operazioni hanno suscitato una dubbia liceità, in relazione alla possibile estraneità delle stesse all'oggetto sociale.

Innanzitutto viene in considerazione la vendita o affitto dell'intera azienda sociale, vista dall'opinione prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, come atto sicuramente estraneo all'oggetto sociale ( nota1). Diversamente si pone la vendita o l'affitto di un ramo aziendale. Si tratta di operazioni che in genere non modificano l'oggetto sociale, e che pertanto rientrano nella, seppur straordinaria, amministrazione della società. A tal proposito, è aperto il dibattito tra chi sostiene che tali atti rientrino tra i poteri degli amministratori nota2, pur con il correttivo, secondo taluno, di una preventiva autorizzazione ovvero una preventiva consultazione dell'assemblea nota3 e chi sostiene che tali atti realizzerebbero uno scopo di liquidazione, pertanto non potendo rientrare nei poteri degli amministratori nota4.

Per quanto concerne il conferimento dell'intera azienda in società partecipatata, bisogna invece distinguere a seconda che si tratti di conferimenti in società controllata da terzi, ovvero in società controllata dalla conferente, tanto nel caso in cui il controllo sia sorto prima, quanto nel caso in cui questo sorga a seguito del conferimento. Nella prima eventualità dovremo giungere alle conclusioni raggiunte allorquando abbiamo affrontato il caso di vendita o affitto dell'intera azienda sociale. Si tratterebbe quindi di atto estraneo all'oggetto sociale. Nella seconda ipotesi, al contrario, non si rinvengono limiti al compimento dell'atto, atteso che l'attività continuerebbe ad essere esercitata dalla conferente, seppur in modo indiretto. In tal senso si è pronunciata la Cassazione, secondo cui ". una data attività di produzione e scambio può integrare l'oggetto sociale sia come oggetto immediato (società operativa), sia come oggetto mediato ( holding ) (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1439/90 ; Appello di Milano, 22 ottobre 2001 . Contra: Tribunale di Como, 8 febbraio 2001).

Con riferimento, infine, agli atti che modificano la struttura industriale e finanziaria dell'impresa, (es. la vendita o l'acquisto di una partecipazione di maggioranza o di un nuovo settore aziendale), secondo taluno non rientrerebbero nei poteri degli amministratori poiché, per quanto ampi, restano sempre circoscritti al campo della gestione e non possono estendersi al mutamento delle caratteristiche strutturali dell'impresa sociale (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2850/96 ) nota5. In realtà, al fine di stabilire se tali atti rientrino o meno nell'oggetto sociale e spettino quindi agli amministratori, sarà necessario valutare caso per caso se il compimento dell'atto, oltre ad essere strumentale ed idoneo all'effettivo perseguimento dell'oggetto sociale, non modifichi il profilo di rischio che i soci hanno fissato stabilendo nell'oggetto sociale statutario un determinato programma economico nota6.

Note

nota1

Cfr. Cass. Civ. 315/65in Giur.it, I, 1, c.1178; Appello di Milano, 26 ottobre 1979 in Giur.Comm., 1980, II, p.745).
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nota2

Bonelli, Gli amministratori di società per azioni dopo la riforma delle società, Milano, 2004.
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nota3

Pavone La Rosa, in Riv. Soc., 1997, pp.1 e ss.;Calandra Buonaura, Gestione dell'impresa e competenze dell'assemblea nelle società per azioni, Milano, 1985, p.126.
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nota4

Minervini, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956, p.150.
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nota5

Vedi Ferri, Le società, in Tratt.dir.civ.ital., Torino, 1985.
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nota6

Bonelli, op.cit..
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Bibliografia

  • BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004
  • CALANDRA BUONAURA, Gestione dell'impresa e competenze dell'assemblea nelle società per azioni, Milano, 1985
  • FERRI, Le società, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Vassalli, 1985
  • MINERVINI, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956
  • PAVONE LA ROSA, Riv. Soc., 1997

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