Ai sensi del n. 5 dell'art.
2272 cod. civ. altre cause di scioglimento della società rispetto a quelle di cui ai primi quattro numeri contemplati dalla norma citata possono essere previste dal contratto sociale. In questo senso l'elenco di cui alla norma citata non può essere considerato tassativo.
L'autonomia delle parti può aggiungere ulteriori ipotesi scioglimento oltre a quelle previste dalla legge. All'inverso, non si reputa invece possibile giungere alla soppressione volontaria di queste ultime
nota1.
Non infrequente è la previsione di apposite clausole dei patti sociali volte a sancire l'essenzialità della partecipazione di taluno tra soci (es.: si pensi al socio d'opera il cui apporto debba considerarsi essenziale per lo svolgimento dell'attività sociale), con la conseguente previsione dello scioglimento della società per effetto del venir meno del vincolo sociale limitatamente a costui. Similmente potrebbe disporsi per l'ipotesi di mancata esecuzione di un conferimento altrettanto essenziale (es.: trasferimento in proprietà di un terreno sul quale sussiste una cava di ghiaia in relazione all'attività estrattiva che costituisce l'oggetto sociale).
nota1
Note
nota1
Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 97.
top1nota
Bibliografia
- DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987