Alterazioni patologiche del negozio testamentario



Fa difetto nella materia testamentaria una normativa specificamente ed organicamente dedicata alle alterazioni patologiche. Invano si cercherebbero nel libro II del codice civile disposizioni in qualche misura simmetriche a quelle che si rinvengono nel libro IV relative al contratto in genere (artt.da 1418 a 1446 cod.civ.) nota1.

Con riferimento all'atto di ultima volontà è piuttosto il caso di sottolineare che, stante la funzione di veicolo del testamento è dato di poter distinguere tra invalidità formali ed invalidità sostanziali. Le prime attengono al "contenitore", vale a dire al negozio testamentario ed alla veste che necessariamente deve rivestire, le seconde alla singola disposizione in quanto tale (es.: testamento sotto condizione di reciprocità ex art. 635 cod.civ. ). In relazione alla prima questione, la legge dispone di un'articolata serie di prescrizioni in riferimento all'aspetto formale relativamente a ciascuna specie di testamento (olografo, pubblico, segreto, speciale). Fondamentale in questo senso è l'art. 606 cod.civ. , che commina la nullità per taluni difetti di forma espressamente sanciti, per il resto prevedendo al II comma una residuale annullabilità nota2.

Ciò premesso, occorre darsi carico di una prima questione: è stata da tempo elaborata la nozione di testamento inesistente che si distinguerebbe dal testamento invalido, ancorchè nullo. Al riguardo non ci si può accontentare del rilievo di carattere generale per cui l'atto nullo non sarebbe idoneo a sortire efficacia alcuna. La legge prescrive infatti che il testamento nullo sia comunque suscettibile di conferma (art. 590 cod. civ.), donde la notevole rilevanza di stabilire in concreto se un atto di ultima volontà sia semplicemente nullo oppure se, al contrario, esso sia affetto da un così grave vizio che non possa neppure essere considerato come esistente. Con tutta evidenza infatti il testamento inesistente non sarà suscettibile di assumere effetti neppure in esito ad un atto di conferma nota3.

E' infine il caso di sottolineare come dal testamento invalido (perchè nullo o annullabile) deve essere tenuto distinto il testamento impugnabile in forza dell'azione di riduzione (artt. 553 e ss. cod.civ. ) ovvero il testamento inefficace. La lesione o la pretermissione dei legittimari e la correlativa esperibilità, a tutela delle ragioni di costoro, dell'azione intesa a ridurre il contenuto delle disposizioni testamentarie lesive non ne fa venir meno la validità e l'efficacia, piuttosto presupponendole. Sotto il secondo profilo giova sottolineare come l'inefficacia designi la semplice inettitudine dell'atto (originaria o sopravvenuta) a sortire effetti, situazione neutra che può dipendere da una serie di cause di varia consistenza, occasionalmente riconducibili ad alterazioni patologiche invalidanti. E' così possibile che un testamento, pur validamente perfezionato, non produca effetti ovvero che tali effetti, regolarmente prodottisi, vengono successivamente a cadere (es.: istituzione sotto condizione risolutiva) nota4.

Giova inoltre mettere a fuoco l'elemento cronologico, vale a dire il tempo in cui occorre valutare la sussistenza o meno della causa invalidante. Per quanto attiene ai requisiti soggettivi del testatore (quali la capacità di testare, la volontà di disporre), alla forma del testamento, ad alcune ipotesi di capacità di ricevere per testamento (es.: del tutore e del protutore ex art. 596 cod.civ. , del notaio, dei testimoni e dell'interprete ai sensi dell'art. 597 cod.civ. , di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto ai sensi dell'art. 598 cod.civ. nonchè delle persone interposte di cui all'art. 599 cod.civ. ) è d'uopo fare riferimento al momento in cui viene perfezionato il testamento. Per ciò che ha a che fare con i requisiti dell'oggetto della disposizione e ad ulteriori ipotesi di capacità di ricevere per testamento (es.: per i premorti, i nascituri non concepiti figli di determinata persona non vivente al tempo della morte del testatore) occorre piuttosto riferirsi al momento dell'apertura della successione.

Nell'analisi che verrà condotta dovrà infine essere dedicato spazio alla sanabilità delle disposizioni testamentarie invalide, ciò che è consentito dall'art. 590 cod.civ. , norma che introduce l'istituto della conferma.

Note

nota1

Problematica risulta l'applicabilità all'ambito testamentario delle norme del codice relative ai contratti. Il legislatore ha infatti ritenuto di applicare il principio del favor testamenti, sancendo singoli casi di invalidità e riconducendo l'assoluta improduttività degli effetti giuridici solamente alla categoria dell'inesistenza: cfr. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.IV, Milano, 1962, p. 225; Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1984, p. 203; Lipari, Autonomia privata e testamento, Milano, 1970, p. 285.
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nota2

Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p.919.
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nota3

Così Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, vol.I, p.275; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.579; Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p.29; Gabrielli, L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1964, p. 1372, per i qualil'applicazione dell'art. 590 cod.civ. presuppone una disposizione testamentaria che abbia una "esistenza oggettiva", inestensibile, dunque, al testamento nuncupativo.
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nota4

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Tra i sostenitori della distinzione negozio inesistente-negozio nullo possono annoverarsi Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.242; Filanti, Inesistenza e nullità del negozio giuridico, Napoli, 1983, p.153. Altri (Fedele, La invalidità del negozio giuridico di diritto privato, Torino, 1943, p.36 e De Giovanni, La nullità nella logica del diritto, Napoli, 1964, p.64) negano invece autonomia e legittimità alla figura dell'inesistenza giuridica, affermandone l'inutilità in relazione al fatto che l'assoluta improduttività di effetti giuridici è già propria della nullità. Non v'è chi non veda che una siffatta impostazione, apparentemente ossequiosa del principio generale secondo il quale quod nullum est nullum producit effectum, non risponde in effetti alla realtà giuridica, ricca di fattispecie le quali, ancorchè qualificabili come nulle, sono concretamente produttive, seppure indirettamente, di effetti giuridici.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • DE GIOVANNI, La nullità nella logica del diritto, Napoli, 1964
  • FILANTI, Inesistenza e nullità del negozio giuridico, Napoli, 1983
  • GABRIELLI, L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c., Riv.trim.dir e proc.civ., 1964
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1984
  • LIPARI, Autonomia privata e testamento, Milano, Studi di diritto civile, 1970
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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