Alimenti e mantenimento



Assai controversa è la differenza tra obbligazione alimentare e obbligazione avente ad oggetto il mantenimento.

Occorre preliminarmente osservare che la legge fa riferimento a quest'ultima in una serie di casi quali ad esempio quello contemplato dall'art. 156 cod.civ., in tema di separazione personale tra coniugi (disponendosi che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al mantenimento quando non abbia redditi sufficienti) oppure quello di cui all'art. 660 cod.civ.. Quest'ultima norma prevede la figura del legato di alimenti che, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni di cui all'art. 438 cod.civ., salva diversa disposizione del testatore.

Il punto nodale consiste nella indispensabilità o meno, ai fini del mantenimento, dei requisiti dello stato di bisogno, nonché delle ulteriori regole proprie della disciplina dell'obbligazione alimentare. E' cioè disputato se il richiamo operato dall'art. 660 cod.civ. all'art. 438 cod.civ. valga soltanto nei limiti specifici per i quali viene espressamente compiuto nota1 oppure abbia quale effetto di introdurre un riferimento allo stato di bisogno ed alle altre regole proprie dell'obbligazione alimentare nota2.

Sembra che in questa materia debba valere il principio dell'operatività della volontà privata nota3 : al di là di quanto previsto dall'art. 156 cod.civ. ( norma ai sensi della quale il Giudice, nel caso di inadempimento dell'obbligato, può addirittura ordinare a terzi debitori di costui di versare direttamente agli aventi diritto le somme dovute: Cass.Civ. Sez.I, 23668/06) ad esempio, in tema di legato di mantenimento sarà fondamentale riferirsi alla volontà del testatore, così come in tutti i casi di costituzione inter vivos dell'analogo diritto (quale ad esempio il contratto di mantenimento, sottospecie del c.d. vitalizio improprio). Ma come interpretare la volontà del testatore? Non è infatti pensabile che costui abbia ad esprimersi in maniera tecnicamente appropriata, qualificando specificamente l'obbligazione di cui al lascito come "alimentare" ovvero come "di mantenimento". E' stato reputato che il riferimento alle "necessità" del beneficiario debba condurre a reputare il legato come avente natura alimentare (Cass. Civ., Sez. II, 26836/11). La soluzione non appaga, stante l'atecnicità con la quale il testatore può aver evocato un termine, quello della "necessità" che soltanto gli esperti appaiano con quello di "stato di bisogno".

In materia di assegno di mantenimento tra coniugi, è stato ad esempio deciso che il fondamento non deve essere rinvenuto nell'incapacità patrimoniale di colui al quale deve essere corrisposto. Ne deriverebbe l'inapplicabilità della regola, propria del credito alimentare, della inoperatività della compensazione legale (Cass.Civ. Sez.III, 6519/96).

In relazione ad un contratto nel quale era stato dedotto l'obbligo di mantenimento, si è invece stimato applicabile l'art. 443 cod.civ. per quanto attiene alla determinazione giudiziale del modo di somministrazione della prestazione (Cass. Civ. Sez.III, 4539/86). Altrettanto è a dirsi per quanto attiene ad una pattuizione atipica, in qualche misura riconducibile ad un vitalizio oneroso, con la quale una parte si era obbligata a fornire all'altra vitto, alloggio, assistenza morale e materiale in corrispettivo della cessione della proprietà di un immobile (Cass.Civ. Sez.II, 1683/82).

Sicuramente l'obbligazione di mantenimento possiede un contenuto più ampio di quella alimentare, perché non comprende soltanto quello che è necessario per vivere, bensì anche quanto serve per soddisfare le ulteriori esigenze della vita, ovviamente tenuto conto delle sostanze di chi è tenuto alla somministrazione nota4. Spesso il titolo negoziale provvede espressamente in tal senso, specificando ciò che è ricompreso.

Salva diversa volontà delle parti o del disponente (art. 660 cod.civ.), anche per la misura degli alimenti negoziali si può reputare applicabile (in forza del rinvio di cui all'art. 438 cod.civ.) il principio della proporzionalità al bisogno dell'alimentando e alle condizioni economiche dell'alimentante nota5. Ciò vale a distinguere il legato di mantenimento rispetto al legato avente ad oggetto una rendita vitalizia nota6 . Importante è anche la differenza tra legato di mantenimento ed onere avente ad oggetto il mantenimento (Cass.Civ. Sez.II, 1154/81).

Note

nota1

In tal senso Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. II, Milano, 1964, pp. 90 e ss.
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nota2

Così Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.404; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p. 470.
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nota3

La legge non vieta all'autonomia privata di costituire negozialmente obbligazioni di mantenimento o di alimenti ulteriori rispetto a quelle previste normativamente: sarà così concesso estendere queste fattispecie anche nei confronti di soggetti verso i quali non sussiste alcun obbligo legale (Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 950; Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 96).
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nota4

Si ritiene cioè che la differenza tra le due figure sia essenzialmente quantitativa: Amato, Gli alimenti, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol. IV, t.3., Torino, 1997, p. 810; Trabucchi, voce Alimenti (diritto civile), in N.mo Dig.it., p. 227.
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nota5

Conformi Lops, Il legato, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p.1055 e Caramazza, op.cit., p.405.
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nota6

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 684.
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Bibliografia

  • AMATO, Gli alimenti, Torino, Tratt. Rescigno, III, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • LOPS, Il legato, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, I, 1994
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • TRABUCCHI, Alimenti, diritto civile, N.sso Dig. it., I, 1980

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