Alienazione della cosa legata



L'art.686 cod.civ. chiarisce che nell'alienazione della cosa legata deve essere compreso ogni atto in forza del quale il testatore abbia ceduto anche parzialmente il diritto di proprietà relativamente alla cosa già oggetto del legato. Vengono in esame la vendita, quand'anche effettuata con patto di riscatto, la permuta, la donazione, un trasferimento del bene solvendi causa ( datio in solutum ), la stipulazione di negozi atipici che abbiano quale effetto il trasferimento della proprietà della cosa legata nota1.

E' il caso di precisare che il testuale riferimento della norma in considerazione all'alienazione parziale si riferisce all'aspetto quantitativo (Tizio cede a Caio la quota dei due quinti della proprietà dell'appartamento in Roma, Via Appia n.10), ma è ben possibile che venga in esame anche un profilo qualitativo. Se Tizio vende o dona a Mevio il diritto di usufrutto ovvero costituisce un diritto di servitù a favore del fondo di Filano non si può ritenere con ciò stesso revocata la disposizione a titolo particolare, se non nei limiti dell'attribuzione effettuata all'avente causa per atto tra vivi. Dubbi possono sorgere in concreto: cosa dire dell'alienazione del diritto di superficie perpetuo su un fondo? Si ponga mente al fatto che la proprietà superficiaria relativa alla costruzione può venire in concreto a rendere inutile il lascito della proprietà nuda sul terreno. Da ciò potrebbe desumersi una revoca piena del legato, anche se occorre sottolineare la permanenza di un'utilità in favore del titolare del diritto sul suolo per l'ipotesi di perimento e di mancata ricostruzione del fabbricato.

Ai fini della revoca è sufficiente un atto idoneo a sortire effetti. Così basta una negoziazione annullabile (tuttavia per cause differenti dai vizi del consenso, l'accertamento dei quali lascerebbe integra l'efficacia del lascito). Non gioverebbe invece un negozio nullo, stante l'inettitudine del medesimo a produrre effetti, nè basterebbe la conclusione di una vendita sottoposta a condizione sospensiva (ogniqualvolta, si intende, non si fosse verificato l'evento condizionale) ovvero una semplice proposta di alienazione nota2.

Note

nota1

L'alienazione della cosa legata ben potrebbe essere eseguita a mezzo di rappresentante volontario. Si pensi al caso di Tizio che conferisce a Caio speciale procura a vendere l'appartamento in Roma già legato a Mevio. Cosa dire dell'ipotesi in cui il testatore abbia rilasciato una procura generale o generica in forza della quale il procuratore abbia, con decisione del tutto autonoma, provveduto ad alienare la cosa legata? In questa ipotesi sembra effettivamente fare difetto un intento, ancorchè implicito, di provvedere alla revoca (Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964, p.381;Allara, La revocazione delle disposizioni testamentarie, Torino, 1951, p.259; Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Artt.679-712), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.174).
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nota2

La dottrina prevalente (Gangi, op.cit., p.383; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.620; Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testametnarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., libro II, t.3, Torino, 1980, p.359) ritiene che la presunzione di revoca operi prescindendo dal verificarsi o meno della condizione, in quanto esiste una volontà di revoca certa, perchè pur essendo sospeso l'effetto traslativo, la dichiarazione negoziale è immediatamente valida ed efficace ( contra Allara, op.cit., p.279; Talamanca, op.cit., p.185; Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.157, il quale distingue tra l'immediata efficacia di revoca dell'alienazione condizionata risolutivamente da quella sottoposta a condizione sospensiva).
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Bibliografia

  • ALLARA, La revocazione delle disposizioni testamentarie: corso di diritto civile, Torino, 1951
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime, Torino, Comm.cod.civ., II, 1971
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1965

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