Ulteriore condizione per l'esercizio del riscatto è
l'alienazione fatta a persona che, anche se parente, non faccia parte della comunione ereditaria di cui è stata alienata una quota nota1. Deve perciò considerarsi estraneo anche chi sia comproprietario degli stessi beni, ma
a titolo diverso (si pensi a chi era già in comunione ordinaria con il de cuius)
nota2 .
Per questo motivo Tizio, che aveva acquistato indivisamente un terreno insieme a Caio quando era in vita, non vanta alcuna preferenza in ordine alla cessione delle quote dei coeredi Primo, Secondo e Terzo.
Problematica è l'ipotesi in cui la quota ereditaria venga venduta da un coerede ad altro coerede coniugato in regime di comunione legale dei beni. Stante l'operatività dell'
art.177 cod.civ. devesi infatti ritenere che la metà di quanto acquistato venga a far parte della comunione, determinandosi sostanzialmente l'ingresso nella quota ereditaria di un soggetto estraneo (vale a dire il coniuge del coerede). Nella fattispecie si è deciso nel senso dell'impraticabilità del rimedio di cui all'
art.732 cod.civ., stante l'automaticità dell'effetto acquisitivo e l'assorbente rilevanza del principio della comune titolarità di quanto acquisito da ciascuno dei coniugi nella vigenza del regime della comunione legale (Tribunale di Verona
26/09/1983 ).
Note
nota1
Tamburrino, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1991, p. 136; Azzariti, La riforma del diritto di famiglia e la norma di cui all'art. 732 c.c., in Giurisprudenza di merito, 1985, p. 74.
top1nota2
Così Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p. 754; Vascellari, in Commentario breve al codice civile, Padova, 1984, p. 494.
toptop2 Bibliografia
- AZZARITI, La riforma del diritto di famiglia e la norma di cui all'art. 732 c.c., Giur. di merito, 1985
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
- TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1991
- VASCELLARI, Padova, Cian Trabucchi com.breve cod.civ., 1984