Aleatorietà o commutatività della vendita d'eredità



Anche sotto il profilo della aleatorietà e della commutatività, la vendita d'eredità (art.1542 cod.civ.) manifesta la propria non comune duttilità causale: l'art. 765 cod.civ. (dettato in materia di divisione ereditaria, tuttavia pertinente al tema in esame), dal punto di vista dell'alienazione della quota di coeredità prescrive infatti l'impraticabilità del rimedio dell'azione di rescissione di cui all'art. 763 cod.civ. contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode ad uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

Per quanto propriamente attiene alla vendita d'eredità, pure in difetto di una analoga disposizione, non sembra dubitabile che l'acquirente non possa dolersi della effettiva consistenza di ogni singolo elemento dell'attivo. Occorre tuttavia fare avviso che prevale la contraria opinione, secondo la quale sarebbe possibile per l'acquirente agire nei confronti dell'alienante per lesione ultra dimidium in relazione al valore complessivo dell'eredità nota1. Esperibile sarebbe dunque l'azione di rescissione per lesione ogniqualvolta il valore globale dell'eredità fosse inferiore di oltre la metà rispetto al prezzo corrisposto per la vendita, della quale si escluderebbe la natura aleatoria. La figura in esame sarebbe ordinariamente connotata dalla commutatività, desumendosi a contrario dall'art. 765 cod.civ. che la natura aleatoria della contrattazione sarebbe tale soltanto se le parti avessero pattuito espressamente che la vendita fosse effettuata a rischio e pericolo dell'acquirente. In realtà l'essenza stessa della dicotomia concettuale aleatorietà-commutatività pare affondare le proprie radici in un ambito scarsamente giuridico. Dal punto di vista dell'elemento causale non è corretto riferire di una divergenza tra vendita d'eredità e schema generale della compravendita. Strutturale ed essenziale alla vendita è lo scambio di un diritto relativo ad un bene contro un prezzo. Il principio di equivalenza delle prestazioni ( rectius : delle attribuzioni) può essere variamente modulato. E' possibile fare riferimento così ad una vendita "commutativa" come ad una variabile "aleatoria" della stessa (a prescindere dalla emptio spei e dalla emptio rei speratae : cfr. art.1469 cod.civ. ). Anche gli atti di trasferimento aventi ad oggetto l'eredità, la quota di eredità o singoli beni ereditari possono variamente atteggiarsi. Quando la negoziazione abbia ad oggetto singoli cespiti ereditari si tratterà di vendita pura e semplice (commutativa). Quando invece l'atto negoziale riguardi la quota ereditaria comunemente verranno in gioco tutti quei fattori di incertezza che valgono a rendere aleatorio il risultato economico finale (esistenza di debiti ereditari, inesigibilità di crediti, etc.) anche se è possibile che le parti si siano accordate nel senso che la vendita abbia ad oggetto il c.d. esito divisionale (vale a dire i beni scaturenti da una divisione da stipularsi tra i coeredi). La vendita d'eredità tipicamente prevista dall'art.1542 cod.civ. è proprio caratterizzata dall'aspetto dell'incertezza del risultato attivo finale, ciò che costituisce il volto economico della natura giuridica dell'oggetto della stessa, costituito da una universitas. E' questo il dato saliente della fattispecie in considerazione, nella quale l'acquirente potrebbe anche pagare un prezzo elevato per un'eredità che si rivelasse addirittura passiva (Cass. Civ. Sez. II, 287/62 ). Per questo motivo pare appropriato concludere, contrariamente al riferito parere dominante, nel senso dell'impossibilità usuale di utilizzare il rimedio della rescissione (art.1448 cod.civ.) nota2. I fautori della tesi della praticabilità del rimedio rescissorio partono evidentemente dal presupposto secondo il quale l'oggetto del contratto è costituito da un semplice rinvio per relationem all'ambito ereditario, globalmente stimato come il risultato economico che le parti si sono reciprocamente prospettate come accettabile ed equilibrato nota3 .

Note

nota1

Cfr. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Tratt. dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol. XXXII, Milano, 1984, p. 67; Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.149; Gianturco, Della vendita, in Opere giuridiche, III, Roma, 1947, p. 66.
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nota2

In questo senso anche Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.185 e Fedele, La compravendita di eredità, Torino, 1974, p.170 e Cicu, La divisione ereditaria, Milano, 1961, p.499. Per questo motivo non sono condivisibili le argomentazioni addotte da Luminoso, cit., p.44, per il quale la configurazione del carattere aleatorio della vendita di eredità non sembrerebbe incidere sulla causa del contratto. Essa, rimanendo quella tipica della compravendita, determinerebbe la applicabilità della disciplina della vendita anche per quanto riguarda la rescissione per lesione.
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nota3

In questo modo gli stessi AA. (si veda in particolare Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.207) ritengono di escludere il carattere aleatorio della vendita di eredità, salvo il caso di vendita a rischio e pericolo.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • CICU, La divisione ereditaria, Milano, 1958
  • FEDELE, La compravendita dell'eredità, Torino, 1957
  • GIANTURCO, Della vendita, Roma, Opere giuridiche, III, 1947
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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