Albo e ruolo degli agenti di commercio



L'istituzione e la tenuta di un ruolo degli agenti di commercio, che risale al 1968 (l.12 marzo 1968 n.316, ora abrogata dalla legge 204/85  ), ha conosciuto una nuova disciplina in esito all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1985, n. 204 . L'attività di agente di commercio viene definita in relazione all'incarico stabile conferito da una o più imprese relativamente all'attività di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
Al ruolo degli agenti di commercio, istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  devono obbligatoriamente iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso degli specifici requisiti fissati dagli artt. 5 e 6 della citata legge.

Allo scopo di ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve, ai sensi del riferito art.5 essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili;
c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.

Il richiedente deve inoltre:
1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

Il III° comma dell'art.5 l.cit. dispone l'incompatibilità tra l'iscrizione nel ruolo e l'esercizio dell'attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici ovvero della iscrizione nei ruoli dei mediatori. Lo stesso divieto vale per il broker di assicurazioni, come anche all'agente di assicurazione.

Viene infine fatto espresso divieto (art. 9 , legge n. 204/1985) a colui che non è iscritto al ruolo, di esercitare attività di agente di commercio. In caso di violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Secondo un'opinionenota1 , non più sostenibile in relazione alla normativa comunitaria, i contratti posti in essere dall'agente non iscritto al ruolo sarebbero stati addirittura nulli. La questione sarà oggetto di separata disamina.

nota1

Baldi, Il contratto di agenzia, Milano, 1987, p.248.
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Bibliografia

  • BALDI, Il contratto di agenzia, Milano, 1981

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