Agenzia delle entrate, risoluzione 62/e


Roma, 30 giugno 2010

OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Competenza dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, relativamente all'imposta ipotecaria su conferimento d'azienda che importa trasferimento di beni immobili

Con istanza di interpello, presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato esposto il seguente

Quesito
L'interpellante premette che un socio di una società unipersonale a responsabilità limitata ha conferito nella predetta società la proprietà di un'azienda nel cui patrimonio erano presenti anche beni immobili.
In relazione a detto atto, sia l'Agenzia delle Entrate che l'Agenzia del Territorio richiedono il versamento dell'imposta fissa ipotecaria ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante l'approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (di seguito TUIC) e dell'articolo 4 della Tariffa allegata al medesimo decreto, generando una duplicazione di imposizione fiscale.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'interpellante, in relazione alla fattispecie prospettata, ritiene che, considerata l'indiscutibile natura traslativa dell'atto di conferimento, debba essere riconosciuta l'esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'imposta ipotecaria gravante sui conferimenti aventi ad oggetto beni immobili, ai sensi dell'articolo 12 del TUIC.

Parere dell'Agenzia
In materia di imposta ipotecaria e catastale, l'articolo 12 del TUIC stabilisce l'ambito di competenza degli uffici del registro e degli uffici del registro immobiliare.
Più specificamente, la norma in esame precisa che “Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione.
Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette”.
Atteso ciò, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la natura traslativa del conferimento, evidenziando che “…secondo gli ordinari canoni civilistici, il conferimento di un'azienda individuale in una società sia essa di persone o di capitali, comporta un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina dell'articolo 2558 c.c. e segg.” (Cass. 12 marzo 2008, n. 6578; v. anche Cass. 29 settembre 2006, n. 21229; Cass. 11 aprile 2002, n. 5141; Cass. 10 marzo 1990, n. 1963).
La natura traslativa del conferimento comporta, quindi, che con riferimento al caso in esame, in base al disposto del primo comma dell'articolo 12 del TUIC, la competenza alla riscossione delle imposte ipotecaria e catastale spetti esclusivamente all'Agenzia delle Entrate (v. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2006, n. 85).
Da ultimo si fa presente che la soluzione prospettata con il presente parere è stata condivisa dalla Direzione Centrale Affari Generali e Legali dell'Agenzia del Territorio con nota del 22 gennaio 2009, prot. n. 3920.

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