Adempimento parziale



Se per adempimento intendiamo l'esatta esecuzione della prestazione dovuta, è evidente che la prestazione, ancorchè intrinsecamente divisibile, debba essere eseguita integralmente.

In questo senso un adempimento parziale non costituisce (esatto) adempimento, potendo essere legittimamente rifiutato dal creditore nota1 (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 10371/95 ; Cass. Civ. Sez. II, 11138/94 ), il quale in ogni caso ha la facoltà di accettarlo (Cass. Civ. Sez. II, 3814/98 ), senza pregiudizio per l'ulteriore parte che rimanesse da adempiere (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 145/95 ) nota2.

E' questa la regola che si ritrae dalla lettura dell'art. 1181 cod. civ. , il quale fa salvo il caso in cui la legge (si considerino ad esempio l'art. 45 , II comma, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 e l'art. 37 , II comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 in materia di cambiale e di assegno, i quali dispongono che il portatore non può rifiutare un pagamento parziale) o gli usi dispongano diversamente. La norma è evidentemente dispositiva nota3 : ben potrebbero le parti aver pattuito una rateizzazione della somma dovuta o altre forme di dilazione in rapporto ad obbligazioni aventi diverso oggetto rispetto al denaro.

Note

nota1

Di Majo, Le modalità dell'obbligazione, Bologna, 1986, pp. 563-582, ravvisa nella facoltà di rifiuto del creditore una forma di tutela preventiva diretta ad impedire al debitore di liberarsi in maniera irregolare a causa di un'oggettiva difformità tra la prestazione offerta e la prestazione dovuta.
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nota2

Conforme Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 271, il quale ritiene che l'adempimento parziale non estingue il debito, ma lo riduce.
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nota3

In tal senso Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 401.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • DI MAJO, Delle modalità dell'obbligazione, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1986

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