Adempimento del legato di genere



Secondo quanto previsto dall'art.664 cod.civ. nel legato di genere l'onerato è tenuto a dare cose di media qualità (cfr. in relazione al criterio costituita dalla qualità non inferiore alla media l'art.1178 cod.civ. ).

Tuttavia quando nel patrimonio ereditario si dovesse rinvenire una sola cosa del genere indicato, non parebbe che l'onerato abbia alcuna possibilità di operare una scelta, sia pure nella direzione indicata. Secondo un'opinione nota1 , la regola enunziata imporrebbe comunque una condotta specificamente intesa a rinvenire aliunde la cosa di genere qualificata da un aspetto qualitativo conforme alla media. Rinvenendosi nell'asse ereditario cose del genere previsto, ma comunque di qualità inferiore, occorrerebbe attivarsi nel senso riferito. In senso contrario si esprime chi valorizza il fatto che il legato debba essere adempiuto principalmente con quanto si trova nel compendio ereditario, per lo meno ogniqualvolta questo risulta possibile (come nell'ipotesi prospettata) nota2.

Prosegue l'art.664 cod.civ. al II comma assumendo in considerazione l'ipotesi in cui la scelta spetti al legatario o ad un terzo. Così il legatario, rinvenendosi le cose del genere indicato nel patrimonio ereditario, avrà la facoltà di scegliere la migliore tra le dette cose nota3 . Analoga prescrizione non è contemplata nell'eventualità in cui la scelta dovesse esser compiuta da un terzo. Al riguardo la norma contiene semplicemente l'indicazione secondo la quale, non potendo o non volendo il terzo effettuare la scelta, essa sarà compiuta, ex III comma art. 631 cod.civ. , dal Presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Ciò conforta l'idea che la cernita del terzo debba quantomeno seguire le norme in tema di arbitraggio (art.1349 cod.civ. ) nota4.

Questo riferimento può servire anche a risolvere il nodo della mancata determinazione ad opera del terzo. Meno agevole è concludere cosa possa accadere per la mancanza di individuazione che doveva essere effettuata dall'onerato o dal legatario (che, come tali, certo non possono dirsi terzi, bensì direttamente interessati nell'operazione). Spettando la scelta all'onerato, ben potrebbe farsi applicazione del già riferito III comma dell'art. 631 cod.civ. apri nota5. Spettando invece essa al legatario, a parere di alcuni l'obbligato (o altri eventuali interessati) potrebbero far fissare un termine dall'Autorità Giudiziaria nota6. L'inutile decorso del tempo è variamente configurato. A giudizio di alcuni ciò varrebbe quale rinunzia al legato nota7, altri invece sottolinea come la sanzione non potrebbe essere altro se non la perdita del diritto di operare la scelta, fermo restando il diritto del legatario che però verrebbe a sostanziarsi in esito all'intervento del Presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (o, addirittura, a scelta dell'obbligato).

Infine l'art.666 cod.civ. prescrive, in riferimento al caso in cui la scelta spetti all'onerato o al legatario, che a cagione della morte di costoro la scelta non sia risultata possibile: la relativa facoltà si trasmette all'erede. Fa difetto una specifica disciplina delle ulteriorì eventualità in cui si abbia a verificare un impedimento per cause differenti nota8.

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Note

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Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.117; Lops, Il legato, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1048.
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Perego, I legati, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.VI, Torino, 1997, p.233.
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nota3

Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947, p.433.
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nota4

Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.504; Masi, op.cit., p.119.
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nota5

Masi, op.cit., p.121; Azzariti, op.cit., p.504.
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nota6

Azzariti, op.cit., p.504.
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nota7

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Masi, op.cit., p.122.
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nota8

Se l'incapacità riguarda il terzo, non può soccorrere l'istituto della rappresentanza in quanto il terzo, avendo la veste di arbitratore non può essere sostituito da altri, Azzariti, op.cit., p.505.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro II del Codice Civile, Padova, 1982
  • BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947
  • LOPS, Il legato, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, I, 1994
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • PEREGO, I legati, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, VI, 1997

Prassi collegate

  • Quesito n. 223-2016/C, Esecutore testamentario e adempimento di legato

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