Acquisto dell'eredità senza accettazione




L'acquisto della qualità di erede avviene ordinariamente (art.459 cod.civ.) in esito al compimento di un atto di accettazione espressa (art.475 cod.civ.) o tacita (art.476 cod.civ.) che, come tale, è variamente riconducibile alla condotta volontaria del chiamato. Vi sono peraltro alcuni casi in cui la legge collega a determinati fatti, in modo del tutto indipendente dalla volizione del chiamato ovvero da una di lui condotta cosciente e volontaria, la conseguenza dell'acquisto dell'eredità.

Si tratta del possesso dei beni ereditari (II e III comma art. 485 cod.civ. ), della sottrazione degli stessi (art. 527 cod.civ.), dell' acquisto da parte dello Stato (art. 586 cod.civ.).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Acquisto dell'eredità senza accettazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti