Acquisto del terzo di buona fede in base a deliberazione invalida di un organo



Vengono in considerazione le ipotesi di cui agli artt. 23, II comma , 25, II comma , 2377, VII comma e 2391, III comma , cod. civ., le quali prevedono altrettanti casi di annullamento della deliberazione di un organo collegiale (rispettivamente in tema di associazione riconosciuta e di fondazione, di assemblea e di consiglio di amministrazione ovvero del comitato esecutivo di società per azioni) ogniqualvolta dette deliberazioni costituiscano il presupposto per il perfezionamento di un atto di alienazione. Si pensi, ad esempio, alla deliberazione del consiglio di amministrazione di una società per azioni che debba essere assunta allo scopo di decidere la stipulazione di una vendita immobiliare. L'assunzione della relativa decisione da parte dell'organo condiziona la legittimazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in ordine al compimento dell'atto.

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Cosa dire quando dette deliberazioni siano viziate e, in esito ad un'impugnativa, siano eliminate?

Queste quattro ipotesi sono assolutamente caratteristiche: secondo parte della dottrina nota1 si tratterebbe di regole idonee a fondare altrettante ipotesi di acquisto a non domino, per l'ipotesi della caducazione della deliberazione che costituisce il presupposto per la stipulazione dell'atto.

A Terzo (avente causa dall'ente) risultano infatti inopponibili i difetti "interni" all'ente ed afferenti al processo di formazione della volontà di esso o alla revoca dei provvedimenti autorizzatori che precedono l'atto posto in essere dal rappresentante dell'incapace.

In tutti questi casi non è tuttavia sostenibile che l'annullamento della deliberazione dell'organo interno della persona giuridica produca un effetto tale da far considerare l'atto non proveniente dalla medesima. Nè è dato di scorgere quale ulteriore soggetto avrebbe posto in essere l'atto di disposizione del diritto altrui: sicuramente non l'organo della persona giuridica considerato nella propria diversa veste di persona fisica.

Tutto sommato queste fattispecie potrebbero essere ricondotte non tanto alla tematica degli acquisti a non domino, quanto al concetto di inopponibilità del vizio interno attinente alla formazione della volontà di un soggetto e all'espressione della medesima. Si tratta di vicende di cui si può ben affermare l'irrilevanza per il terzo (tale rispetto alla deliberazione). Anzi sarebbe meglio definire tale terzo come extraneus rispetto alla deliberazione, giusto per non confonderci con un altro "terzo" rispetto ad un procedimento come quello camerale (cfr. art. 742 c.p.c. ove il terzo è tale rispetto alla procedura camerale).

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La rappresentazione grafica vale ad evidenziare (al di là della assoluta divergenza dei presupposti e della disciplina delle singole fattispecie) la similitudine strutturale delle due ipotesi assunte in considerazione.

Note

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Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p. 366.
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Bibliografia

  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975

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