Acquisto dall'erede apparente



L'art. 534 cod.civ. al II comma prevede che sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzione a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.

Deve esser svolta una precisazione relativamente all'espressione dell'art. 534 cod.civ. che fa menzione delle "convenzioni" poste in essere dall'erede apparente. Si reputa infatti che possano valere anche semplici atti unilaterali, sempreché si tratti di atti a titolo oneroso nota1. Si pensi all'atto di concessione di ipoteca volontaria su un bene del de cuius. Proprio in relazione a detta specie di atto, è stata decisa la prevalenza del diritto del creditore ipotecario in buona fede avente causa dall'erede (apparente rispetto alla proprietà piena) rispetto al coniuge del defunto, legatario ex lege ai sensi del II comma dell'art. 540 cod.civ., anche se quest'ultimo soggetto non tanto si può reputare avente causa dall'erede, quanto dal de cuius (Cass. Civ. Sez. III, 10014/03 ; molto più scontata invece è la ritenuta prevalenza del creditore ipotecario sul legatario del diritto di abitazione quando il primo abbia conseguito il proprio diritto di garanzia dal de cuius cfr. Cass. Civ. Sez. III, 463/09 ).

La norma in questione costituisce una delle più rilevanti applicazioni del principio dell'apparenza del diritto, approntando per i terzi una valida tutela in una serie di situazioni nelle quali risulterebbe estremamente difficile procedere all'accertamento del titolo ereditario. Esso, come è evidente, può dipendere da aspetti di gran lunga più complessi rispetto a quanto avvenga per gli acquisti a titolo derivativo che sono la conseguenza di atti inter vivos nota2.

Giova anzitutto rilevare che l'apparenza dell'erede non postula il possesso dei beni ereditari, bensì una situazione esteriore idonea ad ingenerare nei terzi la ragionevole opinione di esser di fronte all'erede effettivo. Volendo operare una similitudine che si riferisca ad altre discipline giuridiche, si potrebbe fare riferimento alla figura del funzionario di fatto nel diritto amministrativo nota3.

Nel caso che ci occupa, colui che acquista dal terzo deve non soltanto provare l'elemento soggettivo della buona fede, bensì anche dar conto dell'elemento oggettivo costituito dalla struttura della fattispecie idonea a far sorgere nella collettività l'opinione che il proprio dante causa possedesse le caratteristiche di cui al 534 cod.civ. : che cioè, in base all'oggettività della situazione fattuale, chiunque avrebbe potuto esser tratto in inganno dall'apparenza.

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La fattispecie è del tutto peculiare: si tratta dell'unica figura di acquisto a non domino fondata su una situazione di apparenza in senso tecnico nota4.

La qualità di terzo di chi acquista dall'erede apparente non è qualificata(come invece accade nelle altre ipotesi di acquisto non fondate sul possesso) da un rapporto dell'alienante (il non dominus ) con il titolare vero del diritto, ma è piuttosto qualificata in forza di una apparente successione dell'alienante rispetto al de cuius.

Qui si tratta di apparenza vera: fonte cioè di un possibile errore collettivo che si materializza nell'errore individuale dell'avente causa dall'erede apparente Questo significa propriamente la buona fede di chi acquista: che costui è caduto in un errore scusabile in quanto la situazione era oggettivamente ingannevole. Il requisito è duplice: decettività oggettiva e errore soggettivo. L'onere della prova di entrambi i componenti della fattispecie acquisitiva incombe ex art. 534 cod.civ. su colui che pretende di far valere l'acquisto.

La tutela di colui che acquista, pur in buona fede e nell'ambito di una situazione oggettiva ingannevole, dall'erede apparente in base a titolo astrattamente idoneo, deve essere comunque conciliata con i principi in tema di trascrizione quando abbia ad oggetto beni immobili, come dispone l'ultimo comma dell'art. 534 cod.civ. , il quale, a questo proposito, deve essere coordinato con il n.7 dell'art. 2652 cod.civ. nota5.

In base a tale ultima disposizione viene prevista una tutela aggiuntiva per colui che avesse acquistato un diritto dall'apparente erede, anche a titolo gratuito, qualora la domanda giudiziale volta a contestarne il fondamento fosse stata proposta successivamente al decorso di cinque anni a far tempo dalla data dell'acquisto. Questa ulteriore ipotesi acquisitiva sarà oggetto di specifica analisi in tema di acquisto dal legatario apparente, fattispecie qualificata da presupposti del tutto analoghi.

Note

nota1

Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.247.
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nota2

Moschella, Pubblicità ed apparenza, appendice in Nicolò, la trascrizione, vol.I, Milano, 1973, p.48.
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nota3

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.95; Mengoni, op.cit., p.157. E' erede apparente colui che pur non essendo erede, si comporta come se l'eredità fosse stata a lui devoluta e da lui acquistata, in modo da ingenerare nei terzi la convinzione che egli sia effettivamente il vero erede (Busnelli, voce erede apparente, in Enc.Dir., p.198).
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nota4

Mengoni, op.cit., p.153 e p.346.
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nota5

Maiorca, La trascrizione, in comm.cod.civ., diretto da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1943, p.250; Mengoni, op.cit., p.298.
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Bibliografia

  • BUSNELLI, Erede apparente, Enc. dir., XV
  • MAIORCA, La trascrizione, Firenze, Comm.cod.civ. diretto da D'Amelio-Finzi, 1943
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • MOSCHELLA, Pubblicità ed apparenza, Milano, La trascrizione di Nicolo', I, 1973

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