Acquisto coattivo della proprietà a favore degli eredi affittuari di fondi rustici



L'art. 4 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 ha configurato una fattispecie di acquisto coattivo della proprietà a favore degli eredi del proprietario dei fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, eredi considerati ex lege affittuari dei detti fondi rustici ai sensi dell'art. 49 della Legge 3 maggio 1982, n. 203.
Detta disposizione prevede il diritto al cosiddetto affitto coattivo delle porzioni dei fondi ricomprese nelle quote degli altri coeredi, a favore degli eredi che, nel caso di morte del proprietario dei fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, risultino, al momento dell'apertura della successione, avere esercitato ed esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di coltivatori diretti ovvero di "imprenditori a titolo principale" di cui all'abrogato art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153 (nozione in un primo tempo aggiornata in esito all'entrata in vigore dell'art.10 del D. Lgs. 228/01, successivamente venuta meno in esito all'abrogazione del predetto art. 12 per effetto del D. Lgs. 99/04 , introduttivo della nozione di imprenditore agricolo professionale). La normativa ha lo scopo di conservare l'integrità dell'azienda agricola attribuendo un diritto all'acquisto dei riferiti beni a detrimento dei coeredi nota1.
V'è chi nota2 qualifica la fonte del diritto come sopra delineato come riconducibile ad un'attribuzione jure proprio. Appare tuttavia preferibile riferirne in chiave di legato ex lege nota3.
E' importante mettere a fuoco i presupposti alla cui stregua sorge il diritto in considerazione. Risulta indispensabile infatti che si versi nella precisa ipotesi di cui all'art.49 della legge 203/1982, vale a dire che occorre che in favore di quello dei coeredi che già coltivava il fondo si sia costituito, alla morte del proprietario dell'azienda, un rapporto contrattuale ex lege proprio sulla base del precitato art.49 e che, alla scadenza di tale rapporto, il coerede abbia proseguito nell'attività di coltivazione per i quindici anni previsti dalla norma (cfr. Cass. Civ., Sez.III, 17006/2015).

Note

nota1

Ieva-Rastello, Le c.d. successioni anomale, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p. 639 e A. Carrozza, Commento all'art. 49 della legge sui contratti agrari n. 203/1982, a cura di Carrozza-Costato-Massart, Padova, 1983, p. 218.
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nota2

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p. 95.
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nota3

Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol. XLIII, t.2, Milano, 2000, p. 232, P. Grossi, Diritti degli eredi, in Giur. agr. it., 1982, p. 306 e Palazzo, Le successioni, t.1, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p. 39.
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Bibliografia

  • CARROZZA, Commento all' art. 49 della legge sui contratti agrari n.203/1982, Padova, 1983
  • GROSSI, Diritti degli eredi, Giur. agr. it., 1982
  • IEVA RASTELLO, Le c.d. successioni anomale, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, 1994
  • MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione necessaria,, Milano, Trattato Cicu-Messineo, 1984
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, I, 2000
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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