Acquisti jure proprio collegati alla morte del titolare



Tra le modalità di acquisto o di insorgenza di un diritto collegati alla morte di una persona fisica, prescindendosi dai casi in cui l'evento morte sia contemplato nell'ambito di una clausola condizionale ovvero di un termine di efficacia, si distingue tra acquisiti che intervengono jure successionis ed acquisti che sorgono jure proprio.

Circa i primi non è il caso di spendere parole ulteriori rispetto ad un generico rinvio alla nozione ed al contenuto del fenomeno della successione a causa di morte. Occorre invece occuparsi più approfonditamente dei secondi, in relazione ai quali non già si produce una vicenda successoria, bensì la nascita del diritto direttamente in capo ad un soggetto assunto in considerazione in virtù dei propri speciali legami con il defunto.

Quello che deve essere chiarito è che il diritto non discende dal defunto per successione, non si pone cioè come una derivazione, sorgendo direttamente in capo al soggetto che ne è titolare. Questo spiega la inapplicabilità delle regole proprie del fenomeno successorio a causa di morte nota1 .

Vengono presi quali esempio del fenomeno in esame le ipotesi che seguono:
  1. Il diritto dei congiunti di cui all'art. 2122 cod. civ. in ordine all'indennità di cessazione del rapporto (TFR) maturata dal prestatore di lavoro subordinato.
  2. Il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio di edilizia popolare da parte dell'erede dell'assegnatario.
  3. Il diritto del convivente dell'assegnatario di alloggio in società cooperative edilizie a proprietà indivisa ex art. 17 della Legge 179/92, la quale aveva introdotto disposizioni che conferivano espresso rilievo alla convivenza more uxorio. La norma è stata abrogata in esito alla Legge 23 febbraio 2006, n. 51 (c.d. "milleproroghe").
  4. La fattispecie di acquisto coattivo della proprietà ex art. 4 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 a favore degli eredi considerati affittuari di fondi rustici e a danno dei coeredi.
  5. Il diritto del figlio legittimo o naturale che viene mantenuto dal genitore ad essere risarcito dal terzo danneggiante che ha illecitamente causato la morte del genitore stesso.

Va rilevato come sia ben possibile che un unico fatto possa risultare generatore di conseguenze pregiudizievoli che ben possono dar vita a diritti risarcitori riconducibili contemporaneamente ad entrambe le nozioni di acquisto oggetto di attenzione. Così è stato deciso nel senso della cumulabilità tra risarcimento del danno subito dal de cuius (come tale ricadente in successione) e risarcimento del pregiudizio subito direttamente dall'erede jure proprio in conseguenza della abnorme durata del processo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13803/11).

Note

nota1

Cfr. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p. 95.
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Bibliografia

  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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