Acquisti a titolo di liberalità (associazione non riconosciuta)



Il titolo eventualmente liberale dell'acquisto di una associazione non riconosciuta era in passato problematico. La questione si poneva nel tempo della vigenza degli artt. 600 e 786 cod.civ., norme abrogate dalla Legge 192/00 .

Per le associazioni non riconosciute era prevista infatti l'indispensabilità di ottenere il preventivo riconoscimento qualora l'ente avesse inteso rendersi titolare di acquisizioni operate in forza di atti di liberalità (donazioni, lasciti testamentari). Il problema non ha più modo di porsi in esito alla riferita abrogazione nota1.

La stessa disposizione normativa sopracitata ha provveduto a modificare il disposto dell'art. 473 cod.civ. , stabilendo anche per le associazioni non riconosciute l'accettazione dell'eredità con l'obbligo del beneficio dell'inventario.

Note

nota1

Anteriormente all'eliminazione delle due norme riferite l'acquisto a titolo gratuito era escluso espressamente per gli enti sprovvisti di riconoscimento, i quali dovevano considerarsi onerati dell'ottenimento di esso entro un termine reputato decadenziale (Cass.Civ. Sez. Unite, 4024/84 ). In dottrina si confrontino, tra gli altri, Salani, Se le associazioni non riconosciute possano effettuare operazioni immobiliari, in Riv. dir. civ., 1964, vol. II, p. 342; Protettì, Persone fisiche e giuridiche, in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, libro I, Novara, 1971, p.348; Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm.cod.civ., a cura di De Martino, Roma, 1971, pp.195 e ss.. Si vedano gli artt. 2 e ss. disp. att. cod.civ. circa le incombenze del notaio e dell'autorità prefettizia nel caso in cui l'ente dovesse essere ancora istituito e l'art. 3 del R.D. 318/42. Il tema era connesso a quello dei c.d. enti non esistenti in fatto. Degno della massima attenzione (dal punto di vista in esame) era altresì il modo di disporre dell'art. 5, II comma, della Legge 266/91, riguardante i cosiddetti enti " non profit ", ai sensi del quale "Le organizzazioni di volontariato, prive della personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6 , possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli artt. 600 e 786 cod.civ. accettare donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari.". Diveniva dunque essenziale distinguere tra enti " non profit " ed altri enti che, pur essendo connotati da scopo ideale, non sembrava potessero godere dei benefici previsti dalla legge. Pareva, in definitiva, che fossero state introdotte due significative divergenze rispetto alla disciplina in tema di associazioni non riconosciute. Da una parte erano ammessi anche gli acquisti a titolo gratuito, dall'altra l'acquisto di mobili registrati o immobili era ammesso unicamente in relazione ai beni che fossero funzionali allo svolgimento dell'attività. Tale disparità è stata fatta venir meno in esito alla norma abrogativa di cui alla Legge 192/00 . Con la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 la possibilità di acquistare donazioni e lasciti testamentari (subordinatamente al beneficio di inventario) è stata espressamente prevista (art. 5 l.cit.) anche per le associazioni di promozione sociale (per tali intendendosi ogni compagine, movimento o gruppo costituito al fine di svolgere attività di utilità sociale: cfr. art. 2 l.cit. ).
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Bibliografia

  • GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (artt. 36-42), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1976
  • PROTETTI', Persone fisiche e giuridiche, Roma, Comm.cod.civ. a cura di De Martino, 1971
  • SALANI, Se le associazioni non riconosciute possono effettuare operazioni immobiliari, Riv.dir.civ., II, 1964

Prassi collegate

  • Quesito n. 711-2013/I, Donazione da associazione non riconosciuta a cooperativa

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