Acquisti a non domino fondati sul possesso



Di acquisti a non domino fondati sul possesso si parla con riferimento alle fattispecie acquisitive nelle quali il possesso si pone come elemento necessario, ulteriore rispetto alla buona fede ed al titolo idoneo in astratto.

In essi l'acquisto del terzo (tale sia rispetto al dominus, sia rispetto agli eventuali aventi causa da quest'ultimo) non è in alcun modo condizionato dal rapporto tra il proprio dante causa (il non dominus ) ed il reale titolare del diritto (il dominus ): la tutela si configura cioè come piena ed assoluta, operando nei confronti di chiunque.

Secondo un'autorevole opinione nota1 gli acquisti a non domino fondati sul possesso di buona fede dovrebbero essere ritenuti acquisti a titolo originario anche se connotati da un atto di alienazione.

L'affermazione si basa sulla completa irrilevanza del rapporto tra dante causa del non dominus e quest'ultimo, che successivamente pone in essere l'atto di disposizione nei confronti di un subacquirente in buona fede, il quale fonda la propria tutela sul possesso.

Secondo l'opinione accennata nota2 non sarebbe neppure indispensabile che sussista titolo astrattamente idoneo in senso stretto: sarebbe sufficiente anche un titolo nullo, viziato o anche putativo, bastevole cioè soltanto a configurare la sussistenza della buona fede dell'acquirente.

Quello che conta, tuttavia, è il contenuto del dettato normativo, che prevede il titolo idoneo quale requisito indefettibile della fattispecie acquisitiva.

Occorre fare attenzione a non confondere tra il terzo avente causa che, in conseguenza del perfezionamento di un atto di alienazione, viene ad instaurate la situazione possessoria sul bene, rispetto al terzo che può semplicemente vantare una situazione possessoria sul bene. In altri termini non si può desumere dal mero possesso che cade sul bene l'esistenza del titolo. Il titolo di acquisto si pone come requisito autonomo, atto a fondare il possesso.

Quando si esige che l'acquisto del possesso sia fondato su titolo regolarmente formato, la qualità di terzo possessore e terzo avente causa rispondono a requisiti distinti anche se collegati (Cass. Civ. Sez. II, 5071/93 ). Bisogna pertanto valutare la corrispondenza tra oggetto del possesso ed oggetto dell'atto di trasferimento. Non può ritenersi fondata l'affermazione pur autorevole di chi, ragionando in base alla valenza di istituti analoghi in altri ordinamenti nota3, nei quali la regola possesso vale titolo è ancorata alla mera buona fede e prescinde dal giusto titolo, pretende di negligere il secondo requisito (quello cioè del titolo fondante il possesso).

Nel nostro ordinamento il modo di esprimersi dell'art. 1153 cod.civ. risulta, con riferimento al giusto titolo (cioè astrattamente idoneo) simmetrico rispetto alla previsione di cui all'art. 1159 cod.civ., con la ovvia eccezione dell'ulteriore requisito della trascrizione, presente in quest'ultima norma.

Note

nota1

Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, pp. 113 e ss.
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nota

nota2

Mengoni, cit., pp. 113 e ss.: l'opinione appare invero basata sulla configurazione della fattispecie "possesso vale titolo" nell'ambito del diritto francese. Le regole del nostro diritto positivo sono tuttavia diversamente configurabili.
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nota3

Mengoni, cit ., p. 116.
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Bibliografia

  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975

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