Acque pubbliche e private




In via generale ci si può domandare se sia possibile applicare il concetto di proprietà privata al corpo idrico, ad un corso d'acqua, il quale, per propria natura, scorre rinnovandosi di continuo. Sembra infatti ragionevole parlare di proprietà per una singola quantità di acqua intesa come porzione separata ed individuata del corpo idrico. D'altronde l'acqua non serve ai bisogni umani se non in quanto è idonea a fornire un'utilità in esito alla separazione dal corso fluente ovvero per il fatto di scorrere con una certa forza (si pensi alla produzione di forza motrice) ma non in sé e per sé come semplice corpo idrico. Come tale, non sembra neppure configurabile un diritto reale parziario, si identifichi esso in servitù o altro. Pertanto, al fine di individuare una soluzione al quesito, sembra opportuno fare riferimento alla disciplina del codice civile dove il potere di uso da parte di un soggetto privato è strettamente correlato al rapporto tra lo stesso e il terreno ove scorre l'acqua.

Da tale intima connessione tra il fondo e il suo fruitore discende la possibilità, riconosciuta dagli artt. 909 e ss. cod.civ., di fruire della risorsa idrica a fini irrigui o industriali, salvo che ciò non contrasti con i diritti incompatibili facenti capo ad altro soggetto.

Per le cose dette pare più appropriato non tanto fare menzione di una specifica proprietà dell'acqua, in quanto indistinta rispetto al corpo idrico, quanto di una facoltà che rientra nel diritto di proprietà del suolo, che consente al titolare dello stesso di prelevare quanta acqua gli occorra per i suoi scopi.

Dalla lettura del T.U. del 1775/33 si poteva ricavare il principio in base al quale la distinzione tra acque pubbliche e private dipendesse da un giudizio sul pubblico uso al quale le acque erano singolarmente destinate. Pertanto anteriormente all'emanazione dell'ora abrogata Legge 36/94 (c.d. legge "Galli") di per sè le acque non erano nè pubbliche nè private: esse assumevano la caratteristica di bene pubblico ove ne fosse stata dichiarata la demanialità in forza di un provvedimento normativo.La distinzione tra acque pubbliche e private peraltro soltanto prima facie, assunse connotazioni più precise in virtù dell'entrata in vigore della legge Galli (Legge 36/94). Se è vero che la dichiarazione generalizzata di demanialità elimina la necessità della dichiarazione particolare, ciò tuttavia non priva di rilevanza quello che anche prima della riforma era il criterio discretivo tra i due contrapposti regimi di appartenenza: l'attitudine del bene ad essere utilizzato per realizzare uno specifico interesse.Mentre anteriormente alla riforma l'uso finalizzato al perseguimento degli interessi della collettività era funzionale all'individuazione di quelle acque che dovevano essere considerate (e perciò dichiarate) pubbliche, dal 1994 invece il criterio enunziato può esser ritenuto idoneo ad indicare quali acque non possono esser considerate, a contrario, pubbliche.

La legge 36/94, pur avendo sancito la pubblicità di tutte le acque, ha infatti mantenuto, anche se in misura esigua, la distinzione tra pubblico e privato, laddove all'art. 28 prescriveva che l'utilizzo delle acque sotterranee per usi domestici fosse ancora regolata dal II comma dell'art. 93 del R.D. 1775/33 (peraltro ancora in vigore) o che la raccolta di acque piovane in invasi o cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici fosse libera, ovvero perchè disponeva che le acque termali minerali e per uso geotermico non rientrassero nella disciplina della predetta legge, ma fossero regolate da leggi speciali , come stabiliva per l'appunto il IV comma dell'art. 1 della legge 36/94 nota1. La legge "Galli" è stata tuttavia abrogata (se si accettua il VI comma dell'art.22 ) dal c.d. "codice dell'ambiente" portato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 che costituisce un complesso di disposizioni normative assai variegato, la cui pratica attuazione risulta in gran parte demandata a strumenti di carattere secondario (decreti ministeriali).

Note

nota1

Tra i numerosi provvedimenti, possono ricordarsi il R.D. 28 settembre 1919, n.1924 "Regolamento per l'esecuzione del capo V della Legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche ed affini"; il D.M. 20 gennaio 1927, "Istruzioni per l' utilizzazione e il consumo delle acque minerali"; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno"; il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 , "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale"; nonchè la direttiva CEE del 15 luglio 1980, n. 80/77, entrata in vigore il 17 luglio 1984, in materia di "Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali e naturali"; oltre a numerose leggi regionali e di stanziamento di contributi. Vedi sull'argomento: L. Ramelli di Celle, Acque minerali e termali, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1987, pp.43 e ss.. Si veda inoltre Trib. sup. acque 21 luglio 1995, n. 55 .
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