Accrescimento nella posizione contrattuale (contratti a prestazioni corrispettive)



Nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettiv e si disputa circa la possibilità di configurare l'accrescimento della posizione giuridica di un contraente che costituisca uno dei soggetti di una delle parti soggettivamente complessa. La legge (art. 773 cod.civ.) prevede l'ipotesi in materia di donazione. La norma citata riguarda il caso di uno o più donatari che non possa o non voglia accettare la liberalità. In tal caso essa prevede la validità della clausola con la quale si dispone l'accrescimento in favore degli altri donatari.

Il punto consiste nell'apprezzamento di questa fattispecie come eccezionale ovvero come espressione di un principio più generale.

L'esame dell'ipotesi deve essere condotto alla stregua della situazione che si determina anteriormente all'acquisto di un diritto. L'operatività dell'accrescimento successivo all'acquisto potrebbe infatti porsi in rotta di collisione rispetto al principio del divieto dei patti successori (art. 458 cod.civ.), venendo a determinare una vicenda attributiva del diritto alternativa rispetto alla successione.

L'esempio consiste principalmente nel riferimento alle vicende anteriori al perfezionamento di un contratto.

Si ipotizzi che Caio, Sempronio, Mevio e Filano propongano a Primo di rendersi acquirenti del fondo Corneliano, espressamente prevedendo che, qualora prima dell'intervento dell'accettazione della proposta da parte di quest'ultimo intervenga la revoca della proposta stessa da parte di alcuno di essi, questa debba comunque esser tenuta ferma per l'intero a favore del (o dei) proponenti superstiti.

Si pensi anche al caso del contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato sempre tra le parti come sopra soggettivamente composte (Caio, Sempronio, Mevio, Filano quali promissari acquirenti, Primo come promittente alienante) nel quale espressamente si convenga il diritto di recesso di uno o più dei soggetti promissari, collegato al patto in forza del quale comunque colui che rimane dovrà rendersi acquirente del bene intero.

Fatte queste esemplificazioni, occorre innanzitutto negare che possa prodursi, in difetto di convenzioni idonee (dunque automaticamente), un'efficacia accrescitiva delle posizioni giuridiche, ancorchè di natura prenegoziale, in capo alle parti. Quando venga meno la partecipazione di un soggetto che debba reputarsi essenziale, il contratto non può concludersi neppure tra gli altri.

Nelle ipotesi in cui, in forza di peculiari pattuizioni, si produce un incremento nella quota del diritto acquistato da uno o più tra i soggetti originari, ciò rinviene la propria causa attributiva nel maggior corrispettivo versato, nella diversa assunzione degli obblighi che discendono dal contratto nota1.

Nel primo tra gli esempi riferiti, qualora unicamente Tizio si renda acquirente del bene in esito alla revoca della proposta da parte di Caio, Sempronio e Filano, l'accrescimento della propria quota di acquisto rinviene un contrappeso nella maggior (anzi nell'intero) parte del prezzo che deve versare nelle mani del venditore.

Nel secondo esempio le cose vanno invece diversamente. Ormai perfezionatosi il vincolo preliminare, da esso scaturiscono diritti soggettivi perfetti e non mere situazioni prenegoziali connotate dalla revocabilità della proposta. Da questa situazione segue la considerazione sub specie di cessione del diritto e non già di accrescimento della convenzione che colleghi al recesso di uno dei contraenti, l'accrescimento del diritto di coloro che permangano nella medesima posizione contrattuale, tuttavia incrementata per effetto dell'esercizio della facoltà di recedere.

In definitiva non v'è spazio per la configurazione di un diritto di accrescimento in senso tecnico nota2, vale a dire di automatico e retroattivo incremento del diritto di un soggetto in relazione al parallelo venir meno del correlativo diritto di altri. Riferire nelle cennate situazioni di un accrescersi della posizione giuridica può, al più, possedere una valenza meramente descrittiva di un fenomeno che tuttavia rinviene aliunde la propria eziologia e giustificazione.



Note

nota1

Analogamente Robbe, voce Accrescimento, in N.sso Dig.it, p.167, il quale ritiene incompatibile l'istituto dell'accrescimento in relazione ad atti negoziali a titolo oneroso a causa della loro struttura, necessariamente connessa ad un corrispettivo proporzionato all'oggetto ricevuto, per cui "il più che si riceve è scontato dal di più che d'altro canto è dovuto".
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nota2

Robbe, cit., p.167. Contra Gazzara, Contributo ad una teoria generale dell'accrescimento, Milano, 1956, p.43 e Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano,1983, p.535, per i quali l'aumento del corrispettivo sarebbe in perfetta coerenza con l'acquisto di una quota maggiore, poichè saremmo di fronte non ad un'unica proposta rivolta a più soggetti, ma ad una pluralità di proposte di contratto con clausola di accrescimento.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • GAZZARA, Contributo ad una teoria generale dell’accrescimento,, Milano, 1956
  • ROBBE, Accrescimento, N.sso Dig.it., I, 1957

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