Accordi volti a disciplinare la separazione personale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio




Ci si domanda se sia lecita la previsione dei c.d. accordi di separazione, con i quali cioè i coniugi convengano le sistemazioni di carattere patrimoniale conseguenti alla futura separazione personale o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ad un'opinione che valuta come validi gli accordi consistenti, ad esempio, nella stipulazione di un contratto preliminare di vendita destinato ad avere efficacia in vista di una futura separazione personale (Cass. Civ. Sez. I, 3940/84 ), si oppone il contrario parere di chi non ritiene invece che i coniugi possano assumere, indipendentemente dalle statuizioni del giudice, pattuizioni di natura economica accessorie al divorzio, quali la concessione in godimento di beni immobili (Cass. Civ. Sez. I, 2180/91). Più recentemente si è fatta strada un'opinione più meditata, che distingue tra convenzioni in parola, quelle che vertano sulla disciplina di aspetti riflettenti diritti disponibili: entro tale limite sarebbe ammesso l'intervento libero della volontà, anche senza una validazione conseguente ad un controllo giudiziale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24621/2015). Ammissibili sarebbero così i c.d. accordi a latere rispetto a quelli raggiunti in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, comunque sprovvisti dell'efficacia propria del titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 5353/2023).

News collegate

Vedi anche

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Accordi volti a disciplinare la separazione personale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti