Accollo interno



L'accollo semplice o meramente interno consiste nella pattuizione intercorrente tra debitore e terzo in ordine all'assunzione, da parte di quest'ultimo, del debito facente capo al primo, senza sia data la possibilità al creditore di aderire alla stipulazione nota1 .

Con l'accollo interno non si determina pertanto l'insorgenza di alcun diritto del creditore nei confronti dell'accollante. L'accollante ha un'alternativa: provvedere direttamente al pagamento del debito facente capo all'accollato o mettere a disposizione dell'accollato medesimo ciò che è necessario per effettuare l'adempimento (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 8044/97 ).

La figura dell'accollo interno, pur corrispondendo ad una convenzione liberamente assumibile dalle parti nell'ambito dell'autonomia negoziale (art. 1322 cod. civ. ) (Cass. Civ. Sez. III, 6936/96 ), non è contemplata dalla legge. L'art. 1273 cod. civ. prevede unicamente la possibilità, da parte del creditore, di aderire alla stipulazione, venendo a configurare l'accollo come struttura trilatere nota2 .

Qual è il dato che caratterizza l'accollo interno ?

Poiché il creditore non prende parte alla convenzione, il terzo accollante ed il debitore accollato possono sempre nuovamente accordarsi, allo scopo di modificare o porre nel nulla l'accordo precedente.

In secondo luogo, nell'ipotesi di inadempimento dell'accollante (il quale ad es. non provveda a fornire all'accollato la provvista o non effettui il pagamento diretto al creditore), si configura una responsabilità dell'accollante esclusivamente nei confronti dell'accollato nota3. A tal proposito è possibile che l'accollante si sia assunto entro determinati limiti il debito dell'accollato: a questa ipotesi è stata reputata applicabile la regola di cui all'ultimo comma dell'art. 1273 cod. civ. , letteralmente riferibile soltanto all'accollo esterno, secondo la quale il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito (Cass. Civ. Sez. III, 6612/84 ).

Come può essere distinto l'accollo interno da quello esterno trilatere? Si tratta indubbiamente di una questione afferente l'interpretazione della volontà delle parti.

Note

nota1

Campobasso, voce Accollo, in Enc. giur. Treccani, vol. I, 1988, p. 1; Mancini, Delegazione, espromissione, accollo, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 422.
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nota2

Tuttavia la dottrina (Rescigno, Studi sull'accollo, Milano, 1958, pp. 100 e ss.; Cicala, voce Accollo, in Enc.dir., vol. I, 1958, p. 284) è ormai orientata a favore del riconoscimento dell'autonomia dell'accollo interno. L'art. 1273 cod. civ. in tema di accordo tra debitore e terzo e della possibile adesione del creditore, implicitamente ammette che la convenzione è già perfetta anche senza l'intervento del creditore.
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nota3

In tal senso Falzea, L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947, p. 302; Mancini, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 302.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Accollo, Enc. giur. Treccani, I, 1988
  • FALZEA, L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947
  • MANCINI, Delle obbligazioni in generale, Torino, Comm.cod.civ. dir. Cendon, IV, 1999
  • MANCINI, La delegazione, l'espromissione e l'accollo, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1999
  • RESCIGNO, Studi sull'accollo, Milano, 1958

Prassi collegate

  • Quesito n. 769-2014/C, Sul rilascio della copia esecutiva di un atto di accollo di mutuo
  • Quesito n. 28-2014/C, Sul rilascio della copia esecutiva di un atto pubblico di vendita immobiliare sulla base di un accollo
  • Studio n. 409-2010/C, In tema di accollo di quota indivisa di mutuo
  • Quesito n. 729-2010/C, In tema di accollo, surrogazione per volontà del debitore e posizione del terzo garante

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