Accollo



L'assunzione di un debito altrui, dunque la modificazione del soggetto passivo dell'obbligazione, puó essere realizzata per il tramite di una convenzione, denominata accollo, tra il debitore ed il terzo con la quale detto terzo assume su di sé il debito del primo nei confronti del creditore (art. 1273 cod. civ. ). Il terzo è denominato accollante, il debitore originario accollato, il creditore accollatario.

I motivi che possono condurre ad una tale stipulazione sono molteplici. E' usuale, ad esempio, che l'acquirente di un immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo bancario sovvenuto al costruttore (o comunque all'alienante che a suo tempo acquistò il bene che viene nuovamente venduto) si accolli nei confronti della banca e dunque si appropri del debito dell'alienante, al quale, di conseguenza, verrà a corrispondere solo la differenza tra il prezzo complessivo pattuito per la vendita e la somma oggetto di accollo (Cass. Civ. Sez. II, 8442/98 ). In questo caso l'acquirente assume la veste di accollante, il venditore di accollato e l'istituto bancario di creditore accollatario.

E' rilevante osservare che l'accollo si configura come un negozio giuridico connotato da una propria causa autonoma rispetto a quella propria del rapporto sottostante (Cass. Civ. Sez. II, 861/92 ), causa che potrebbe addirittura assumere i connotati dell'intento liberale nell'ipotesi in cui non sussistesse rapporto di provvista tra accollato ed accollante né si verificasse surrogazione in favore di costui (Cass. Civ. Sez. III, 4618/83 ).

L'accollo (art. 1273 cod. civ. ) si differenzia dall' espromissione (art. 1272 cod. civ. ) poiché quest'ultima, pur avendo quale esito analogamente la assunzione di un debito altrui, si configura come un accordo tra creditore e terzo nota1 .

Nell'accollo il creditore puó rimanere estraneo all'operazione, che viene a configurarsi come bilaterale (accollo interno) (Cass. Civ. Sez. III, 6936/96 ) oppure puó aderirvi (accollo esterno o trilatere) nota2.

Nel primo caso il creditore, anche quando sia venuto a conoscenza dell'accollo, non acquista invece alcun diritto nei confronti dell'accollante. Dal punto di vista del creditore, il soggetto tenuto all'adempimento nell'accollo interno è unicamente l'accollatonota3 . Sotto questo profilo è netta la differenza della figura in esame rispetto alla delegazione passiva di debito (c.d. promittendi: art. 1268 cod. civ. ) nella quale il delegatario vanta un credito nei confronti del delegato: nell'accollo interno il creditore accollatario non vanta invece alcun diritto nei confronti dell'accollante.

Nell'accollo esterno o trilatere l'adesione del creditore all'accollo rende irrevocabile la stipulazione a suo favore. Si tratta, secondo l'opinione prevalentenota4, dell'applicazione dello schema di cui all'art. 1411 cod. civ. : l'adesione del creditore è giuridicamente equivalente alla dichiarazione di volerne profittare di cui al contratto a favore di terzo.

Può l'accollo avere ad oggetto un credito futuro?

Al quesito è stata data in giurisprudenza risposta affermativa, essendosi rilevato non soltanto che risulta ammissibile ai sensi dell'art. 1273 cod. civ. una stipulazione preliminare di accollo, nella quale l'assunzione effettiva del debito altrui costituisce la prestazione dedotta nel contratto (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5102/1988 ), bensì anche la pattuizione di un accollo avente ad oggetto direttamente un credito futuro quando esso sia determinabile (Cass. Civ. Sez. I, 7831/94 ).

Note

nota1

Breccia, Le obbligazioni, in Tratt.dir. priv., vol. XIII, t. 3, Torino, 1999, p. 835.
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nota2

Campobasso, voce Accollo, in Enc. giur.Treccani, 1988, vol. I, p. 1 e Cicala, voce Accollo in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, p. 382.
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nota3

In tal senso Rescigno, Studi sull'accollo, Milano, 1958, p. 31. In particolare Betti, Teoria generale delle obbligazioni, vol. III, 2-IV, Milano, 1955, p. 105, afferma che "l'accollo semplice spiega i suoi effetti soltanto nei rapporti interni, sì che l'accollante diviene principalis debitor, ma non in confronto del terzo creditore, che non è chiamato ad aderire al contratto, sibbene esclusivamente in confronto del primitivo debitore".
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nota4

Così Campobasso, op. cit., pp. 2-3; Nicolò, Accollo e delegazione, in Raccolta di scritti, vol. I, Milano, 1980, p. 329; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol, III, Milano, 1959, p. 184. Anche la giurisprudenza generalmente inquadra l'accollo nello schema del contratto a favore di terzo (v. p.es. Cass. Civ. Sez. I, 1217/79 ). Contra Rescigno, Studi sull'accollo, Milano, 1958, p. 196, Cicala, voce Accollo, in Enc.dir., vol. I, 1958, p. 291 e ss.; Mancini, Delegazione, espromissione e accollo, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, pp. 423 e ss. Questi A. sostengono che la costruzione dell'accollo come contratto a favore di terzo presenta "larghe zone d'ombra e contorni troppo indefiniti".
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Accollo, Enc. giur. Treccani, I, 1988
  • CICALA, Accollo, Milano, Enc. dir., I, 1958
  • MANCINI, La delegazione, l'espromissione e l'accollo, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1999
  • NICOLO', Accollo e delegazione, Milano, Raccolta di scritti, I, 1980
  • RESCIGNO, Studi sull'accollo, Milano, 1958

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