Accettazione e rinunzia dell'incarico ( esecutore testamentario )



Alla nomina dell'esecutore testamentario che sia stata fatta dal testatore deve, ai fini dell'instaurazione della carica, fare successivamente riscontro l'accettazione dell'ufficio da parte dell'esecutore. L'art. 702 cod.civ. prevede al riguardo l'inapponibilità al relativo atto di termini e condizioni, ciò che non impedisce che un termine possa invece essere assegnato dal giudice al nominato, su istanza di qualunque interessato, decorso il quale, l'esecutore si considera rinunziante nota1.

Può il nominato che abbia accettato l'ufficio farvi successivamente rinunzia? Prevale l'opinione affermativa, non esistendo alcuna disposizione dalla quale si ritragga l'impossibilità per l'esecutore di abbandonare l'incarico conferitogli nota2. Si aggiunga che l'ufficio del quale egli è investito non è certo necessario o in qualche misura obbligatorio.

Note

nota1

L'apposizione di termini o condizioni all'atto di accettazione sarebbe incompatibile con i poteri-doveri di cui è titolare l'esecutore: perciò si ritiene che un' eventuale accettazione condizionata o sottoposta a termine deve considerarsi nulla (Cuffaro, Gli esecutori testamentari, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.321; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.564; Manca, Degli esecutori testamentari, in Comm.cod.civ., a cura di D'Amelio e Finzi, Firenze, 1941, p.613). Tuttavia l'esigenza di una sollecita accettazione giustifica la possibilità dell'assegnazione di un termine giudiziale su istanza degli eredi, dei legatari, dei creditori del de cuius o comunque di chiunque sia titolare di "un interesse tutelabile ad una stabile sistemazione dell'assetto patrimoniale derivante dalla morte" (Vicari, L'esecutore testamentario, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1318).
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nota2

Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.569; Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.250, i quali sottolineano la differenza tra l'ufficio dell'esecutore e quello del tutore: mentre quest'ultimo risponde ad una esigenza di natura pubblicistica, il primo garantisce un interesse privato. Contra l'opinione di coloro che sostengono l'irrinunciabilità dell'incarico, sia pure con l'eccezione dei casi in cui sussistesse una giusta causa (così Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm. cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, p.459) ovvero gravi motivi (Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.398).
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • CUFFARO, Gli esecutori testamentari, Torino, Trattato di diritto privato, VI, 1982
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • MANCA, Degli escutori testamentari, Firenze, Comm. Cd. Civ., 1941
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
  • VICARI, L'esecutore testamentario, Padova, Successioni e donazioni, I, 1994

Prassi collegate

  • Quesito n. 220-2014/A, Usa (New York) – successioni: esecutore e “amministratore della successione”

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