Accettazione dell'eredità beneficiata da parte dell'incapace



Quanto alla procedura necessaria per far conseguire al legale rappresentante (genitore esercente la responsabilità genitoriale nota1, tutore, curatore) l'autorizzazione ad accettare in nome e per conto del soggetto incapace, gli artt. 471 e 472 cod.civ. compiono un rinvio alle disposizioni del libro I del codice civile dettate in tema di responsabilità genitoriale, di tutela e di curatela.

I minori saranno rappresentati dai genitori, i quali dovranno munirsi del provvedimento tutorio da richiedersi al Giudice tutelare ( ex III comma art. 320 cod.civ.). Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 è possibile che l'autorizzazione venga emessa, previa richiesta della parte, dal notaio incaricato di procedere al relativo atto.

L'interdetto sarà invece rappresentato dal tutore. Anche costui richiederà l'analoga autorizzazione al giudice tutelare oppure al notaio (cfr. n.6 art. 374 cod.civ.).

In difetto di un richiamo specifico alle dette norme il beneficiario dell'amministrazione di sostegno (art.404 cod.civ.) non dovrà invece accettare necessariamente seguendo la procedura in esame. Rimane il dubbio se possa il giudice tutelare nel decreto di nomina imporre tale cautela così ex art. 405 cod.civ.. In detta ipotesi si potrebbe ben fare applicazione del predetto art.374 cod.civ..

Per quanto attiene ai soggetti relativamente incapaci, vale a dire minore emancipato ed inabilitati, i medesimi potranno accettare l'eredità, che costituisce dunque un atto volontario riconducibile alla loro volontà, integrandola con il consenso del curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare. A differenza di quanto è dato di osservare per le ipotesi precedenti, nelle quali l'accettazione d'eredità viene espressamente contemplata dalla legge, nel caso in esame la necessità di munirsi preventivamente del provvedimento tutorio si desume interpretativamente dal modo di disporre degli artt. 394 e 424 cod.civ.. L'accettazione infatti costituisce indubbiamente atto eccedente l'ordinaria amministrazione nota2. E' salvo il caso di cui al I comma dell'art.427 cod.civ., vale a dire l'ipotesi in cui il provvedimento del giudice abbia escluso che l'inabilitato debba essere assistito dal curatore.

Note

nota1


A seguito del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 le parole “potestà dei genitori” o "potestà genitoriale" sono sostituite dalle parole “responsabilità genitoriale”.
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nota2

Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.201 e Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.192.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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