Ai sensi del II comma dell'art.
475 cod.civ.
l'accettazione d'eredità alla quale sia stata apposta una clausola condizionale ovvero un termine (tanto iniziale, quanto finale) deve essere considerata nulla.La ragione di questa prescrizione deve essere rinvenuta sia nella valutazione negativa del legislatore in ordine alla situazione di incertezza che si determinerebbe per i terzi qualora fosse ammissibile introdurre un termine o una condizione all'atto con il quale l'eredità viene accettata, sia nell'indisponibilità della qualità di erede
nota1. Sotto questo profilo è la legge (art.
459 cod.civ.) a determinare la retroazione degli effetti dell'accettazione al tempo della morte del de cuius, onde colui che ha accettato è considerato erede fin dal momento iniziale di apertura della successione. Si aggiunga infine che, una volta assunta la qualità di erede questa non viene più perduta (s emel heres semper heres ): esito questo che sarebbe rinnegato qualora fosse ammissibile apporre un termine finale all'accettazione
nota2.
Tanto l'irrevocabilità, quanto la retroattività dell'accettazione si pongono come completamento degli anzidetti principi. Esse non derivano da una esplicita disposizione di legge, ma vengono desunte (a tacere dal già citato
art.475 cod.civ. ) interpretativamente dal modo di disporre dell'
art.637 cod.civ. , ai sensi del quale l'istituzione d'erede alla quale sia stato apposto dal disponente un termine a far tempo dal quale o fino al quale essa deve sortire effetto si considera non apposto. Il fenomeno della successione a causa di morte è funzionale alla continuazione dei rapporti giuridici già facenti capo al defunto, rapporti che non possono subire interruzioni o situazioni definitive di vacanza. Si pensi anche all'imprescrittibilità dell'azione di petizione d'eredità sancita dall'art.
533 cod.civ.
nota3.
Note
nota1
Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.205.
top1nota2
Alla configurabilità di un termine iniziale osterebbe il principio di retroattività degli effetti dell'atto di accettazione (Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.110). Un termine finale verrebbe invece a confliggere con il principio semel heres semper heres (Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.246).
top2nota3
Analogamente Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.273.
top3Bibliografia
- GIANATTASIO, Delle successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1980
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981