Accertamento della natura vessatoria della clausola (codice del consumo)




L'art. 33 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ) enuncia, quale criterio cardine ai fini della valutazione della vessatorietà delle clausole introdotte nelle contrattazioni intercorrenti tra operatore economico professionale e consumatore, il fatto che le stesse, malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I requisiti che distinguono la normativa sono quelli della alterazione dell'equilibrio contrattuale e della negoziazione individuale nota1. Si veda Cass. Civ. Sez. II, 19565/2020 anche in relazione all'ipotesi di cui alla lettera e) del II comma dell'art. 33 citato.
Non sempre è agevole è la valutazione della vessatorietà della clausola (cfr., ad esempio, Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 27344 del 19 settembre 2022). In tal senso l'elencazione di cui all'art. 33 del Codice del consumo, che istituisce una presunzione semplice di vessatorietà, possiede natura esemplificativa. Si deve inoltre rimarcare come esista la possibilità in concreto di accertare, anche in relazione a dette clausole, l'effettiva non vessatorietà, in quanto si dia la prova, ex IV comma art. 34 del Codice del consumo, della intervenuta contrattazione individuale nota2. In senso esattamente contrario, l'art. 36 del Codice del consumo contiene un'elencazione di clausole che sono considerate in ogni caso vessatorie, dunque nulle, indipendentemente da ogni altro requisito, in esso compresa la negoziazione concretamente intervenuta tra le parti nota3.

Ciò premesso, l'art. 34 del Codice del consumo prevede alcuni criteri utili per la valutazione del carattere vessatorio in considerazione. Anzitutto la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

Si precisa al II comma della norma in esame che la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Comunque non possono essere considerate vessatorie, ai sensi del III comma dell'art. 34 le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

Come detto, non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale (IV comma dell'art. 34 del Codice). Tuttavia il V comma si affretta ad istituire una presunzione: nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe infatti sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Note

nota1

Cfr. per un significativo riferimento al criterio della buona fede, anche se in relazione alla disciplina pregressa, Rizzo, in Clausole vessatorie e contratto del consumatore, a cura di Cesaro, vol.I, Padova, 1996, p. 68.
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nota2

A questo riguardo Nuzzo, in Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore. Art. 1469 bis 1469 sexies, a cura di Bianca-Busnelli, Padova, 1999, p. 766, rileva che la contrattazione individuale deve risultare dalle "discussioni e dal concorso di entrambe le parti alla individuazione, attraverso di esse, del materiale di costruzione del futuro contratto". Mentre Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 2000, p. 380, sottolinea che la trattativa consiste nello scambio di proposte e controproposte culminante in apprezzabili concessioni da parte del professionista.
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nota

nota3

Patti, Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.1, Torino, 1999, p. 348; Bernardi, Padovini, Carleo, in Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, Commentario degli artricoli 1469-bis-1469-sexies del Codice Civile, a cura di Alpa e Patti, vol. I, Milano, 1997, pp. 683 e ss.
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