Abuso della posizione dominante



Il trattato istitutivo della CEE (art. 86 Trattato CEE, legge 1990 n. 287 ) e le leggi di attuazione successive hanno inteso predisporre limiti alla concentrazione di imprese, anche mediante l'istituzione di apposite autorità di vigilanza. L'obiettivo è quello di scongiurare il pericolo dell'instaurazione di aggregati che, pur non integrando sistemi monopolistici in senso proprio, comunque risultino nocivi alla concorrenza (Appello di Bologna, 18/07/1996 ).

E' il caso di osservare che, nel tempo precedente all'emanazione della normativa del 1990 , gli accordi relativi alla concorrenza tra imprenditori rinvenivano una disciplina in forza dell'art. 2596 cod.civ. , norma che si cura unicamente dei rapporti tra i contraenti, non certo della tutela dei consumatori (Cass. Civ. Sez. I, 7733/96).

A proposito di accordi tra imprese, si distinguono intese "verticali" ed intese "orizzontali". Le prime consistono in quelle convenzioni in forza delle quali un'impresa sostanzialmente viene ad essere coordinata ad un livello superiore (detto appunto "verticale") con altre, allo scopo di formare un sistema di imprese che non si facciano concorrenza. E' evidente che ciò possa dar luogo a distorsioni del mercato ed alla formazione di cartelli. Le intese "orizzontali", vale a dire tra imprese che non si rapportano l'una all'altra nell'ambito di posizioni di controllo, teoricamente non dovrebbero presentare questi problemi nota1.

E' stato, tuttavia, deciso che pure un accordo "orizzontale" può essere colpito dalle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (la quale prevede una competenza funzionale della Corte d'Appello in ordine all'emanazione di provvedimenti cautelari antitrust: cfr. Tribunale di Napoli 09/02/1998 ) ogniqualvolta in concreto dia luogo ad una posizione dominante abusiva (Cass. Civ. Sez. I, 827/99 ) nota2.

Da questo punto di vista, una speciale importanza rivestono pattuizioni che stabiliscono la limitazione della concorrenza anche tra soggetti apparentemente paritetici (Cass. Civ. Sez. I, 827/99 ).

Note

nota1

Campobasso, Diritto commerciale, vol.I, Torino, 1997, p.239.
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nota2

La dottrina più recente sostiene l'applicabilità della normativa antitrust tanto alle intese verticali quanto a quelle orizzontali, sulla base della analogia degli effetti economici distorsivi della concorrenza: così Frignani e Waelbroeck, Disciplina della concorrenza nella C.E.E., Napoli, 1983, p.293 e Campobasso, op. cit., p.240. Contra Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1961, p.90; Guglielmetti, Limiti negoziali della concorrenza, Padova, 1961, p.150; Minervini, La concorrenza ed i consorzi, in Trattato dir. civ., a cura di Grosso e Santoro-Passarelli, vol. V, Milano, 1965, p.70 e Grisoli, La concorrenza, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, vol. XVIII, Torino, 1983, p.314, per i quali le disposizioni normative, presupponendo la reciproca concorrenza dei contraenti, escluderebbero le intese verticali, alle quali si dovrebbe applicare la norma di cui all'art.1379 cod.civ..
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Bibliografia

  • ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1961
  • FRIGNANI WAELBROECK, Disciplina della concorrenza nella C.E.E., Napoli, 1983
  • GRISOLI, La concorrenza, Torino, tratt.dir.priv. Rescigno, XVIII, 1983
  • GUGLIELMETTI, Limiti negoziali della concorrenza, Padova, 1961
  • MINERVINI, La concorrenza ed i consorzi, Milano, Tratt.dir.civ.Grosso e Santoro Pass., V, 1965

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