Abuso della personalità giuridica



In un'accezione descrittiva si parla di abuso della personalità giuridica con riferimento all'utilizzo della struttura corrispondente a quella di una società di capitali (una s.r.l. o una s.p.a.) il cui substrato soggettivo corrisponda sostanzialmente ad una sola persona fisica, la quale abbia utilizzato altri soggetti quali soci fittizi per poter fruire del beneficio della responsabilità limitata nota1. La giurisprudenza in questi casi cerca di superare lo schermo costituito dall'esistenza di un ente dotato di personalità giuridica affermando la responsabilità personale del socio fino a giungere alla dichiarazione di fallimento di quest'ultimo (Tribunale di Messina, 15/02/1996 ; Cass. Civ. Sez. I, 11275/92 ) nota2.

Note

nota1

Per la qualificazione in giurisprudenza di abuso della personalità giuridica si veda Cass. Civ. Sez. I, 804/2000
top1

nota2

Secondo Jaeger-Denozza, Appunti di diritto commerciale, Milano, 1997, p.329, la giurisprudenza ricorrerebbe in questi casi "ad una sorte di applicazione analogica mascherata dell'art. 2362 cod.civ.", utilizzando lo strumento della simulazione. In realtà, secondo l'Autore, sarebbe auspicabile l'elaborazione di un criterio generale in base al quale si possa decidere, a seconda del caso prospettato, se avvalersi della regola della responsabilità limitata o di quella opposta ex II comma art. 2325 cod.civ. (2362 cod.civ. nel testo precedente la riforma). Si confronti anche Ferrara jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, p.359, ove si prospetta la possibilità di una intestazione delle azioni fittizia o fiduciaria, la cui prova può essere data anche a mezzo di presunzioni.
top2

Bibliografia

  • FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987
  • JAEGER, DENOZZA, Appunti di diritto commerciale: impresa e società, Milano, 1997

Prassi collegate

  • Sulla responsabilità illimitata del socio tiranno

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Abuso della personalità giuridica"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti