Abuso dell'usufruttuario



L'abuso dell'usufruttuario consiste propriamente in un utilizzo del bene non conforme al diritto: in un cattivo uso. Esso è variamente sanzionato secondo l'entità e le circostanze, rimesse in ogni caso all'apprezzamento del giudice nota1. Nell'ipotesi più grave, consistente nell'alienazione, nel deterioramento o nell'abbandono al perimento dei beni, si può giungere alla dichiarazione di estinzione dell'usufrutto (art. 1015 cod.civ.). Si pensi alla mancata effettuazione di qualsiasi opera di manutenzione e riparazione della copertura di un edificio, tale da cagionarne la rovina (Cass. Civ., Sez. II, 14803/2017).

Note

nota1

Ormai è opinione consolidata che la decadenza dal diritto d'usufrutto sia un'ipotesi limite: ciò che viene posto al centro dell'attenzione è l'interesse del proprietario alla salvaguardia dell'utilizzabilità futura del bene al momento della consolidazione della nuda proprietà con l'usufrutto. Tale risultato è raggiungibile con adeguati strumenti cautelari ancor prima di ricorrere all' extrema ratio sopra citata. Si vedano, tra gli altri, Carnacini, Sull'abuso dell'usufruttuario, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1978, p.466; Cagliari, voce "Usufrutto", in Rep. Giust. civ., 1963, n. 15.
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Bibliografia

  • CAGLIARI, Usufrutto, Rep.giust.civ., 1963
  • CARNACINI, Sull'abuso dell'usufruttuario, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1978

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