Con riferimento ai rapporti esterni in tema di rappresentanza (vale a dire nell'ambito della relazione tra il rappresentato e chi contrae con il rappresentante)
assumono particolare rilievo le tematiche attinenti al difetto/abuso di potere. Possiamo distinguere l'abuso (= uso non conforme all'interesse del rappresentato) dall'assenza del potere rappresentativo. Nel primo caso il potere esiste, ma viene esercitato in maniera non conforme al fine per il quale esso è stato conferito dal rappresentato
nota1.
Il termine abuso diviene qui sinonimo di conflitto, anche solo potenziale, di interessi tra rappresentrante e rappresentato (Cass. Civ. Sez. II,
7891/94 ): cfr. artt.
1394 ,
1395 cod.civ.. Come vedremo esso importa annullabilità dell'atto, mentre l'assenza di poteri cagiona inefficacia dello stesso.
La legge prende in considerazione una figura generale di abuso (il conflitto di interessi) ed una figura particolare, tipizzata (il contratto con se stesso)
nota2.
Note
nota1
V. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.99.
top1nota2
Si confrontino, tra gli altri, Messineo, Contratto con se stesso, in Enc. dir., X, 1962, p.209 e ss.; Donisi, Il contratto con se stesso, Napoli, 1982.
top2 Bibliografia
- DONISI, Il contratto con se stesso, Napoli, 1982
- MESSINEO, Contratto con se stesso, Napoli, Enc.dir., 1982