98 - Incorporazione di società posseduta al novanta per cento dalla controllante totalitaria dell'incorporante


Massima

18 maggio 2007

La disciplina relativa alla incorporazione di società possedute al novanta per cento (art. 2505 cod. civ.) deve ritenersi applicabile in via analogica anche in caso di fusione in cui la società incorporante sia interamente posseduta da altra società che detenga almeno il novanta per cento della società incorporanda.

Motivazione

Il d.lgs. 6/2003 ha esteso alcune delle semplificazioni previste per l'ipotesi di incorporazione di società interamente possedute alla fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento dalla incorporante.
La ratio di questa "semplificazione-agevolazione" risiede nel limitato peso che i soci di minoranza hanno nel capitale della società destinata alla incorporazione e nel fatto che la necessità del concambio riguarda soltanto tale marginale porzione di capitale: di qui la possibilità di omettere la nomina dell'esperto di cui all'art. 2501-sexies cod. civ., con l'introduzione, peraltro, del contemperamento costituito dall'attribuzione ai soci di minoranza del diritto di uscire dalla compagine sociale in cambio di un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
La massima n. 22 del 18 marzo 2004 ha sostenuto l'estensione delle semplificazioni di cui all'art. 2505 cod. civ. ad altre fattispecie per le quali sussiste una "eadem ratio". Analoga estensione può operarsi per l'ipotesi di incorporazione di società possedute al novanta per cento con particolare riferimento al caso di incorporazione di società in cui il possesso del novanta per cento del capitale della incorporanda risiede non già in capo alla incorporante, ma in capo alla società che ne detiene l'intero capitale sociale.
Anche in questo caso il concambio riguarda solo l'esigua parte del capitale sociale detenuto dai soci di minoranza e la previsione normativa dell'art. 2505-bis cod. civ. tutela adeguatamente i soci di minoranza per i quali pare del tutto irrilevante il fatto che il novanta per cento del capitale sociale sia detenuto direttamente dalla incorporante o mediatamente attraverso la società che la controlla.

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