94 - Rinvio dell'assemblea


Massima

18 maggio 2007

Il rinvio dell'assemblea, sia esso disposto ai sensi dell'art. 2374 cod. civ. su richiesta della minoranza, sia esso deciso dalla maggioranza, deve avvenire con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui i lavori assembleari dovranno proseguire: in difetto la nuova riunione costituirà altra assemblea e non prosecuzione della precedente.

Motivazione

L'art. 2374 cod. civ. disciplina l'ipotesi in cui i soci, intervenuti in una assemblea regolarmente costituita, che rappresentino almeno un terzo del capitale rappresentato in assemblea, chiedano, dichiarandosi non sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, un rinvio dell'assemblea stessa di non oltre cinque giorni.
Dottrina, giurisprudenza e prassi hanno ritenuto che la maggioranza possa comunque avvalersi della facoltà di rinvio dell'assemblea anche fuori di tali ipotesi e senza la limitazione temporale ivi prevista, anche se si discute in dottrina circa i limiti di tale facoltà.
In entrambi i casi si deve comunque trattare di un "rinvio" dell'assemblea che, già regolarmente costituita, prosegue i suoi lavori, senza tenere conto della mancanza di continuità temporale e/o spaziale e non già di una nuova forma "atipica" di convocazione assembleare lasciata alla discrezionalità dell'assemblea che la dispone.
Da questa premessa discende che la decisione di rinviare l'assemblea deve indicare gli elementi necessari e sufficienti perché i soci presenti in assemblea, al momento del rinvio, siano in grado di partecipare alla prosecuzione dei lavori assembleari. Non può peraltro negarsi la legittimità di una deliberazione di rinvio che obblighi gli amministratori ad informare del rinvio i soci non intervenuti o a "ricordare" a tutti i soci la data ed il luogo del rinvio stesso, già disposti dall'assemblea.
Non può invece ritenersi sufficiente una deliberazione che disponga il rinvio entro un certo termine lasciando all'organo amministrativo il potere-dovere di stabilire la data e/o il luogo in cui dovrà tenersi la riunione.
In tal caso si tratta non già di un rinvio, ma della vera e propria convocazione di una nuova riunione demandata agli amministratori senza rispettare le norme di legge e/o dello statuto e quindi al di fuori delle norme inderogabili fissate dall'ordinamento per la convocazione.
Qualora quindi la "nuova" riunione si tenga ugualmente, l'assemblea non potrà considerarsi "regolarmente convocata" (se ciò non è avvenuto nel rispetto delle norme di legge e di statuto) e potrà svolgersi solo se l'assemblea sia da considerarsi totalitaria, non potendosi qualificare tale riunione come prosecuzione di pregressa assemblea
regolarmente convocata.

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