84 - Controllo di legittimità di deliberazioni di società estere che assumono la nazionalità italiana


Massima

22 novembre 2005

Il notaio italiano, presso il quale viene depositato ai sensi dell'art. 106 l.not. il verbale redatto all'estero di assemblea di società estera, che trasferisca la sede in Italia ed assuma la nazionalità italiana, è competente a verificare la legittimità dell'atto e la sussistenza delle "condizioni stabilite dalla legge" per l'iscrizione nel registro delle im-prese, nonché a depositare la domanda per l'iscrizione medesima.

Motivazione

L'art. 106 l.not. prevede che "gli originali e le copie degli atti notarili rogati o autenticati in un paese estero" per poter essere "utilizzati" in Italia debbano essere depositati presso un archivio notarile, "semprechè non siano già depositati presso un notaio esercente".
La competenza del notaio a ricevere in deposito "atti pubblici, in originale o in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all'estero" è ribadita dall'art.1 r.d.l. 1666/1937, mentre le modalità di tale deposito sono contenute nell'art. 68 del regolamento (r.d. 1326/1914), il quale prevede la necessità della legislazione nonchè della traduzione, fatta dal notaio o dal perito scelto dalle parti.
Infine l'art. 1 l. 73/1980 prevede che i termini per procedere al deposito nel registro delle imprese degli atti esteri decorrano dalla data del deposito effettuato ai sensi dell'art. 106 l.not..
Dal complesso di norme riguardanti le formalità necessarie per "utilizzare" in Italia l'atto notarile redatto all'estero si desume la funzione che il notaio italiano svolge nel procedimento, funzione pacifica in dottrina e in giurisprudenza, che consiste nel verificare la conformità dell'atto alla normativa nazionale; non sembra infatti possibile presumere a priori che una simile funzione sia esercitata dal notaio estero con effetto anche per il nostro ordinamento e per tale motivo la normativa nazionale individua nel notaio italiano il soggetto preposto al controllo.
La fondatezza di una simile interpretazione è stata da ultimo confermata dall'art. 12 l. 246/2005 che, in materia di trasferimenti immobiliari, ha previsto che l'atto estero carente delle menzioni o della documentazione urbanistica venga "sanato" dall'inserimento delle menzioni o della documentazione mancanti nell'atto di deposito, così ribadendo come attraverso il vaglio del notaio italiano conncesso al deposito l'atto estero possa acquisire quelle caratteristiche che lo rendano conforme alla normativa italiana.
Sempre dal complesso di norme citate sembra di poter desumere, in modo altrettanto lineare:
a) in caso di atto costitutivo redatto all'estero: la competenza del notaio "depositante" ad accertarne la conformità all'ordinamento italiano e, in caso di esito positivo dell'accertamento, a depositare l'atto nel registro delle imprese richiedendo l'iscrizione della società ai sensi dell'art. 2330 cod. civ.;
b) in caso di verbale di assemblea redatto all'estero: la competenza del notaio "depositante" a verificare, oltre alla conformità al nostro ordinamento, anche l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 2436 cod. civ., e, in caso di esito positivo dell'accertamento, a depositare l'atto nel registro delle imprese richiedendone l'iscrizione.
Tali norme fanno riferimento al notaio rogante, rispettivamente, l'atto costitutivo o il verbale di assemblea ma, come visto, la funzione del deposito negli atti del notaio italiano dell'atto estero è proprio quella di riportare nella sua competenza il controllo normalmente esercitato sugli atti direttamente ricevuti e così consentirne l'ingresso nell'ordinamento italiano facendolo precedere dal controllo previsto per l'atto direttamente formato in Italia.
Questa interpretazione è confermata dalla mancanza, nell'ordinamento, dell'individuazione di un diverso soggetto che possa svolgere funzioni analoghe, essendo stata correttamente esclusa la compentenza:
(a) del notaio estero, non essendo destinatario nè attivo nè passivo delle norme relative ai controlli che è obbligato e legittimato a fare il notaio italiano;
(b) del Tribunale, la cui competenza è fondata dall'esito negativo (o, in casi eccezionali, dall'impossibilità) del controllo del notaio italiano;
(c) dell'Archivio Notarile, in nessuna norma previsto come soggetto abilitato al controllo.

Prassi collegate

  • Quesito n. 42-2014/I, Conferimento di immobili in società inglese

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